Il Patent Box per le imprese rappresenta un vantaggioso incentivo fiscale che consente di agevolare gli investimenti in beni della proprietà intellettuale protetti da privativa industriale, e si concretizza in super deduzione fiscale che riduce la base imponibile IRES e IRAP.
Nella nuova versione, il regime del Patent Box è stato introdotto dall’articolo 6, comma 6, del Decreto Legge 146/2021, ed offre significative opportunità di auto finanziamento per l’innovazione aziendale.
Consente una deducibilità fiscale maggiorata del 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifiche tipologie di beni immateriali. Tra questi rientrano software protetti da copyright, brevetti industriali e per modelli d’utilità, disegni e modelli giuridicamente tutelati, nonché l’utilizzo congiunto di due o più beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarietà.
Tuttavia, nonostante le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per agevolare gli interessati a beneficiare del Patent Box, per le imprese persistono ancora alcuni dubbi interpretativi.
Con questo approfondimento vogliamo rispondere ad alcune delle principali domande che ci vengono poste dalle imprese interessate ad avvalersi del nuovo Patent Box per i loro intangibles.
Patent Box: per le imprese problemi relativi alla privativa industriale e ai software non ancora registrati
Utilizzo obbligatorio della privativa industriale
Uno dei principali dubbi interpretativi sul patent box per le imprese riguarda l’utilizzo obbligatorio della privativa industriale. Nel precedente regime del Patent Box, l’inizio del periodo di fruizione del beneficio era segnato dall’esercizio di primo utilizzo della privativa industriale. Tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo, questo vincolo non è più presente nella norma di riferimento.
La circolare 5/E/2023 specifica che l’utilizzo della privativa industriale rappresenta un’opportunità, ma non un obbligo per le imprese. Ciò significa che gli interessati hanno la possibilità di avvalersi dei potenziali risultati connessi alla privativa, ma non sono obbligati a farlo.
Riconoscimento dell’utilizzo della privativa industriale
Un’altra questione riguarda il riconoscimento dell’utilizzo della privativa industriale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sorgono perplessità quando la stessa afferma che una privativa non è considerata utilizzata se la sua registrazione è avvenuta solo per la “mera tutela di quote di mercato”.
Molte aziende infatti registrano privative senza sfruttarle nel breve e medio periodo, ma con l’obiettivo di ottenere un vantaggio strategico. Sarebbe auspicabile che l’amministrazione finanziaria riconoscesse come “utilizzo della privativa” qualsiasi impiego che crei benefici diretti o indiretti per l’impresa, indipendentemente dalla produzione di reddito derivante dalla privativa stessa.
Utilizzo dei software non ancora registrati
La circolare 5/E/2023 consente alle imprese, mediante un’apposita autodichiarazione redatta dall’impresa, di fruire della deduzione ordinaria per i disegni/modelli non registrati e già divulgati al pubblico. La successiva registrazione consente poi all’azienda di recuperare anche i costi sostenuti negli esercizi precedenti alla divulgazione. Si ritiene auspicabile un chiarimento sull’applicabilità della stessa procedura anche ai software creati in un determinato esercizio, ma non ancora registrati.
Se hai ancora dubbi sulla gestione del Patent Box per la tua impresa, devi sapere che per avvalersi del Patent Box nel modello Redditi 2023 c’è ancora tempo, ti basterà presentare una dichiarazione tardiva integrativa (ne parliamo QUI).
Per informazioni e consulenze inerenti al Patent Box per le imprese puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare e richiedi una consulenza fiscale sul Patent Box.