Patent Box: cos’è e come funziona
Il Patent Box è un regime fiscale agevolato, utilizzabile dai detentori di beni immateriali tutelati (cd beni della proprietà intellettuale).
Nelle precedenti versioni consentiva la detassazione di parte dei redditi ascrivibili all’utilizzo, diretto o indiretto, di tali beni.
Le modifiche introdotte dall’art. 6 del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, hanno modificato radicalmente l’impianto normativo, prevedendo ora un recupero fiscale dei costi di R&S sostenuti per il mantenimento, potenziamento, tutela e accrescimento di software protetti da copyright, brevetti industriali per invenzione e per modelli di utilità, disegni e modelli.
Resta salva la possibilità, per chi aveva optato per il precedente regime di Patent Box, di continuare ad utilizzarlo sino alla scadenza del termine di validità dell’opzione (5 anni).
Il 15 febbraio 2022 è stato emanato il Provvedimento del Diretto dell’Agenzia delle Entrate contenente le prime istruzioni per l’utilizzo dell’agevolazione nella nuova versione.
Beneficiari e spese ammissibili
Il Patent Box Può essere utilizzato da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, ad esclusione di quelli che determinano il reddito su base catastale o forfettaria e quelli che sono in stato di liquidazione.
L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, è valida per cinque anni ed è irrevocabile e rinnovabile.
Il “Provvedimento” indica la documentazione che deve essere predisposta, in modo completo e contenente informazioni adeguate, al fine di non essere assoggettati a sanzioni in caso di contraddittorio futuro.
Le aziende possono autodeterminare il beneficio spettante e predisporre il dossier documentale che includa (i) informazioni sulla struttura partecipativa dell’impresa e sul modello organizzativo, (ii) le attività di R&S svolte e le spese ammissibili, (iii) la relazione tecnica e (iv) il calcolo effettuato.
Le micro-imprese e le PMI possono predisporre la documentazione in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
Per l’utilizzo del beneficio fiscale è necessario poi darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia della maggiorazione.
Misura dell’agevolazione e spese ammissibili
La norma prevede una maggiorazione, ai fini fiscali, del 110% delle spese sostenute nello svolgimento di R&S finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei beni sopra indicati.
Prevede, inoltre, che nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, sono agevolate le spese di R&S, che hanno contribuito alla sua creazione, sostenute negli 8 periodi di imposta precedenti (cd meccanismo di recapture).
Le attività di R&S eleggibili al beneficio (cd attività rilevanti) sono:
- le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto 26 maggio 2020 del MISE, recante le disposizioni applicative dei crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica.
- le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto MISE;
- le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto MISE;
- le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Le attività rilevanti possono essere svolte anche mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. In questi casi le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’azienda attraverso il proprio personale, ed il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’azienda.
Le spese che rilevano ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110% sono:
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali;
- spese per servizi di consulenza;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
Qualora le spese ammissibili siano riferibili solo in parte alle attività rilevanti, potranno essere maggiorate solo per la quota riferibile a tale utilizzo.
Il cumulo del Patent Box con il Credito di Imposta Ricerca & Sviluppo
E’ prevista la possibilità di cumulo della maggiorazione del 110% con il Credito di Imposta R&S relativamente alle spese sostenute per la creazione di un bene immateriale, con un beneficio complessivo per le aziende potenzialmente superiore al 50%.
Rispetto al meccanismo di recapture delle spese degli 8 anni precedenti a quello in cui è stata ottenuta la privativa industriale, è opportuno precisare che quelle aziende che non avessero utilizzato il Credito di Imposta per R&S per quelle annualità, hanno la possibilità di farlo anche a posteriori, presentando le dichiarazioni fiscali integrative (così come confermato in diverse occasioni dall’Agenzia delle Entrate) e la certificazione delle spese contabili per ciascuna annualità.
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