Agevolazione ZES: definizione dell’Investimento Iniziale

7 Giugno 2024
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Si avvicina il 12 giugno, data che determina l’inizio dell’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, necessarie per segnalare la realizzazione o l’intenzione degli imprenditori di realizzare investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Prepararsi adeguatamente alla presentazione della domanda per l’agevolazione ZES è fondamentale per assicurarsi di beneficiare degli incentivi disponibili.
Le imprese dovrebbero assicurarsi di comprendere e documentare chiaramente come i loro investimenti si allineano con le categorie di “investimento iniziale” definite dalla normativa europea e nazionale.

Cinque Categorie di Investimento Iniziale

Un punto cruciale, sottolineato dal Decreto del 17 maggio scorso, riguarda la natura degli investimenti agevolabili. L’articolo 3 del decreto richiama l’attenzione sugli investimenti che fanno parte di un progetto di “investimento iniziale“, come definito nell’articolo 2 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Secondo quanto specificato con la risposta a interpello n. 145 del 2023 dall’Agenzia delle Entrate, un investimento iniziale si caratterizza per l’acquisto di beni strumentali o immobili finalizzati a una delle seguenti cinque tipologie:

  1. Realizzazione di un nuovo stabilimento;
  2. Ampliamento di uno stabilimento esistente;
  3. Diversificazione della produzione di uno stabilimento;
  4. Trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  5. Riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

La Documentazione di Supporto

È consigliabile che, nella fase di compilazione della domanda, l’impresa richiedente prepari un documento riepilogativo che illustri chiaramente come l’investimento proposto rientri in una delle categorie sopra elencate. Questo documento non solo faciliterà la valutazione della domanda, ma dimostrerà anche la conformità ai requisiti normativi.

Beni esclusi dall’Agevolazione ZES

Sono esclusi dall’agevolazione i beni che non possono essere classificati nelle voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) dell’attivo dello stato patrimoniale, secondo lo schema di bilancio previsto dall’articolo 2424 del Codice civile.

In attesa del provvedimento che introdurrà il nuovo modello telematico per compilare la richiesta dell’agevolazione ZES, rivolgiti a Bottari & Associati. Puoi contattarci per ricevere una Consulenza completa sull’incentivo o su altre agevolazioni legate ad investimenti nel Mezzogiorno.