Bonus Industria 4.0: il divieto di compensazione non opera con riferimento ai crediti agevolativi

13 Settembre 2021
Bonus Industria 4.0: il divieto di compensazione non opera con riferimento ai crediti agevolativi

Con la risposta ad interpello n. 451/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” può essere usato in compensazione nell’F24 anche in presenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro.

La risposta è stata resa in seguito al quesito sollevato da un contribuente relativo alla possibile preclusione all’utilizzo dell’agevolazione a opera della norma che impedisce l’accesso all’istituto della compensazione nel caso in cui il contribuente abbia debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (articolo 31, D.L. 78/2010).

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 451/2021, ha dato il via libera al recupero del tax credit in F24 come avviene per altre agevolazioni similari, specificando che il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo – per imposte erariali e relativi accessori – di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Tale divieto, invece, non opera, come indicato nella circolare 13/E/2011, per i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “Erario” del modello F24.

I crediti d’imposta cui si riferisce la norma di cui all’art. 31 D.L. 78/2010 sono quelli che scaturiscono, ad esempio, dal prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) effettuato in misura superiore al dovuto; al contrario, i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di credito derivante da imposta erariale, tra cui non rientrano quelli da esporre nel quadro RU.

Tale preclusione non opera inoltre con riferimento ai seguenti crediti agevolativi:

  • credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • credito d’imposta «School Bonus»;
  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art Bonus).

A tali crediti agevolativi si aggiunge, dunque, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”.

 

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