Credito di Imposta per R&S: Risoluzione n. 19/E del 14 Febbraio

6 Marzo 2017
Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo

 

Con Risoluzione l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sull’ammissibilità di costi sostenuti da un’impresa per l’acquisto di un lotto che comprende brevetti, marchi e disegni derivanti dal fallimento di un’altra società, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 Dl 145/2013 (legge di conversione n. 9/2014). Con l’occasione vengono individuati anche i corretti criteri per quantificare il valore dei singoli beni immateriali ricompresi nel lotto di acquisto. Inoltre, si precisa che i costi sostenuti dalla società cedente fallita non entreranno a far parte del calcolo della media degli investimenti previsto per determinare la misura del credito d’imposta in R& S.

 

-> CREDITO D’IMPOSTA RICERCA e SVILUPPO:  RISOLUZIONE 19/E (14 Febbraio 2017) AGENZIA DELLE ENTRATE

 

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