La prevenzione della crisi d’impresa è oggi una priorità strategica per tutte le aziende, indipendentemente dal settore e dalla dimensione. Una gestione attenta e strutturata non solo consente di individuare con anticipo segnali di difficoltà finanziaria o organizzativa, ma permette anche di adottare strumenti correttivi per salvaguardare la continuità aziendale ed evitare situazioni di insolvenza.
La Fondazione Accademia di Ragioneria ha recentemente pubblicato la Nota Operativa n. 3/2023, dedicata al tema “Ruolo, funzioni e responsabilità dell’organo di amministrazione e controllo nella prevenzione della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Questo documento mette in evidenza le linee guida e le azioni che amministratori, collegi sindacali e revisori legali devono intraprendere per monitorare la salute dell’impresa e garantire decisioni tempestive e consapevoli.
In questo articolo analizzeremo i punti chiave di queste indicazioni, focalizzandoci su strumenti di prevenzione, indicatori e responsabilità legali, con l’obiettivo di fornire una guida chiara alle aziende che vogliono impostare un sistema efficace di gestione e controllo.
Perché è fondamentale agire in anticipo
Una situazione di difficoltà aziendale non nasce mai all’improvviso. Nella maggior parte dei casi, i segnali di allarme iniziano a manifestarsi molto prima che diventi irreversibile. È compito dell’imprenditore, così come degli organi di controllo, dotarsi di strumenti adeguati per intercettare questi campanelli d’allarme e agire in modo rapido.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza stabilisce chiaramente che l’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, proporzionato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Questo assetto deve consentire di:
- Rilevare tempestivamente i segnali che possono compromettere la continuità aziendale.
- Adottare senza ritardi uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per affrontare le criticità e ripristinare l’equilibrio economico-finanziario.
- Garantire trasparenza nella gestione e fornire dati attendibili agli organi decisionali.
Una pianificazione strategica e un controllo di gestione efficaci rappresentano quindi i pilastri fondamentali per la prevenzione della crisi d’impresa.
Assetto organizzativo adeguato: cosa significa davvero
Quando si parla di assetto amministrativo e contabile “adeguato”, si fa riferimento a un sistema che permetta una gestione chiara e strutturata dei processi aziendali.
Secondo le linee guida della Fondazione Accademia di Ragioneria, un assetto si considera adeguato se consente di:
- Registrare in modo completo e puntuale i fatti di gestione, evitando errori che possano compromettere l’affidabilità dei dati contabili.
- Produrre informazioni utili per le decisioni strategiche, attraverso report precisi e analisi di scenario.
- Generare dati affidabili per la redazione del bilancio, rispettando i principi contabili e le normative vigenti.
Un sistema di questo tipo non è solo un obbligo di legge, ma un vero e proprio strumento di tutela che consente all’imprenditore di monitorare costantemente la salute finanziaria della propria impresa.
Il ruolo del revisore legale nella prevenzione della crisi d’impresa
Accanto al collegio sindacale, un ruolo di primaria importanza è svolto dal revisore legale.
Il principio di revisione ISA Italia 570 prevede che il revisore verifichi l’esistenza del requisito di continuità aziendale, elemento chiave nella pianificazione strategica.
In particolare:
- Se la continuità aziendale è garantita per un periodo inferiore a 12 mesi, il revisore deve estendere la propria analisi almeno ai successivi 12 mesi, per valutare la sostenibilità economica dell’attività.
- Il revisore ha l’obbligo di segnalare eventuali circostanze che possano compromettere la stabilità finanziaria dell’impresa, stimolando un intervento tempestivo da parte degli amministratori.
Questo controllo incrociato contribuisce a ridurre il rischio di insolvenza e garantisce una maggiore trasparenza nei confronti di soci, creditori e stakeholder.
Indicatori di rischio: come riconoscere i segnali di allarme
La Fondazione dedica ampio spazio all’analisi degli indicatori di crisi, strumenti fondamentali per identificare tempestivamente situazioni potenzialmente pericolose. Si dividono in tre categorie principali:
- Indicatori finanziari
Segnalano squilibri economici e problemi di liquidità, come:
- Deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo.
- Prestiti in scadenza senza prospettive di rinnovo o rimborso.
- Eccessiva dipendenza da finanziamenti a breve termine per coprire attività a lungo termine.
- Cash flow negativi o indici economico-finanziari in peggioramento.
- Incapacità di rispettare le scadenze dei debiti o di ottenere nuove linee di credito.
- Fornitori che modificano le condizioni di pagamento, passando da “credito” a “pagamento alla consegna”.
- Indicatori gestionali
Evidenziano criticità interne all’organizzazione aziendale, tra cui:
- Perdita di figure chiave come dirigenti o amministratori senza adeguata sostituzione.
- Difficoltà nel reperire personale qualificato o nel mantenere rapporti stabili con fornitori strategici.
- Perdita di mercati rilevanti o di contratti di distribuzione fondamentali.
- Indicatori legali e normativi
Riguardano la conformità dell’impresa alle leggi e ai regolamenti:
- Capitale sociale ridotto sotto i limiti di legge.
- Contenziosi legali o fiscali che potrebbero generare obblighi di risarcimento insostenibili.
- Modifiche legislative o politiche che impattano negativamente sul settore di attività.
L’individuazione di uno o più di questi indicatori non implica necessariamente una criticità imminente, ma deve spingere l’impresa a effettuare analisi approfondite e ad attivare procedure di monitoraggio costante.
Obblighi degli amministratori: azioni immediate in caso di criticità
Quando emerge una situazione di difficoltà, gli amministratori hanno l’obbligo di agire senza indugio.
La normativa prevede che venga convocata immediatamente l’assemblea dei soci per:
- Illustrare con chiarezza la situazione patrimoniale e finanziaria.
- Analizzare le cause della crisi e valutarne l’impatto.
- Deliberare sugli interventi da adottare per salvaguardare il patrimonio aziendale.
Se gli amministratori restano inerti o adottano misure inadeguate, il collegio sindacale deve intervenire, come previsto dall’articolo 2406 del Codice civile, sollecitando azioni correttive.
Intervento del collegio sindacale e denuncia al Tribunale
Il collegio sindacale ha un compito fondamentale nella prevenzione della crisi d’impresa.
Qualora dalle verifiche emerga una situazione di grave difficoltà, esso deve:
- Effettuare un’analisi dettagliata delle cause;
- Invitare l’organo amministrativo a porre in essere misure correttive adeguate;
- In caso di inerzia o inefficacia delle misure adottate, convocare l’assemblea dei soci.
Se anche questo passaggio non produce risultati concreti, l’organo di controllo può presentare denuncia al Tribunale ai sensi dell’articolo 2409 del Codice civile, nei casi di:
- Sospetto fondato di gravi irregolarità nella gestione.
- Rischio di danni significativi al patrimonio aziendale.
- Persistenza delle irregolarità nonostante le segnalazioni.
- Prosecuzione dell’attività con gravi rischi di aggravamento del dissesto.
Costruire una cultura della prevenzione della crisi d’impresa
La prevenzione della crisi d’impresa non è un semplice obbligo normativo, ma una strategia di lungo periodo che consente di proteggere la continuità aziendale, salvaguardare posti di lavoro e garantire la solidità del sistema economico.
Investire in strumenti di pianificazione, adottare un assetto organizzativo solido e monitorare costantemente gli indicatori di rischio permette alle aziende di affrontare con maggiore serenità le sfide del mercato, trasformando potenziali minacce in opportunità di crescita.
Per informazioni e consulenze sull’implementazione e gestione di adeguati strumenti per la prevenzione della crisi, puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.