Con l’introduzione dell’art. 375 del D.Lgs. n. 14/2019 il legislatore ha modificato in maniera significativa l’art. 2086 del Codice Civile, inserendo il secondo comma che ha sancito un principio di fondamentale importanza: ogni impresa deve dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla propria natura e dimensione.
Si tratta di un cambiamento sostanziale, che attribuisce all’imprenditore un ruolo attivo nella la vigilanza sugli assetti e nella prevenzione delle situazioni di crisi, attraverso la predisposizione di sistemi di controllo interni capaci di intercettare tempestivamente eventuali segnali di difficoltà economico-finanziaria.
L’obbligo viene così ampliato e reso più stringente, introducendo due concetti chiave:
- la necessità di individuare per tempo i sintomi di crisi e la perdita della continuità aziendale;
- il dovere per gli amministratori di accedere senza indugio agli strumenti di composizione della crisi previsti dal Codice, per favorire il risanamento e la prosecuzione dell’attività d’impresa.
La mancata predisposizione di assetti adeguati o l’inerzia rispetto ai segnali di crisi costituiscono, pertanto, una violazione dei doveri gestori e possono comportare responsabilità diretta per gli amministratori.
Vigilanza sugli assetti: il compito dei sindaci
A integrare tale obbligo interviene l’art. 2403 c.c., che assegna ai sindaci (o agli organi di controllo delle S.r.l.) il compito di verificare l’adeguatezza degli assetti e il loro effettivo funzionamento.
La vigilanza sugli assetti diventa quindi una funzione di primaria importanza nella prospettiva della prevenzione di criticità e della tutela della continuità aziendale.
In questa cornice normativa, il sistema di governance aziendale deve garantire:
- un flusso informativo costante e affidabile tra amministratori e organo di controllo;
- strumenti di analisi che consentano di cogliere in anticipo gli indicatori di rischio o pre-crisi;
- una chiara distinzione tra la funzione gestoria (in capo agli amministratori) e quella di vigilanza (in capo ai sindaci).
I sindaci hanno il compito di verificare che gli assetti siano coerenti con la struttura organizzativa e la dimensione dell’impresa, intervenendo, dove necessario, con segnalazioni tempestive.
Cosa si intende per assetti organizzativi, amministrativi e contabili
Il concetto di “assetto adeguato” non trova una definizione univoca nel Codice Civile o nel Codice della Crisi. Tuttavia, la prassi professionale e i documenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) offrono indicazioni operative utili per la loro definizione:
- Assetto organizzativo: riguarda la struttura decisionale e operativa dell’impresa, la distribuzione delle funzioni, i sistemi di controllo interno e i flussi informativi.
- Assetto amministrativo: attiene ai modelli di gestione, ai processi decisionali e alla pianificazione strategica.
- Assetto contabile: si riferisce ai processi che consentono di tradurre tempestivamente i dati aziendali in informazioni affidabili e complete per la governance e gli stakeholder.
Solo un equilibrio efficace tra questi tre livelli consente di prevenire situazioni di squilibrio e garantire la stabilità economico-finanziaria dell’impresa.
Le attività di vigilanza sugli assetti e gli indicatori di crisi
La vigilanza sugli assetti da parte dei sindaci si concretizza attraverso un’attività di monitoraggio periodico.
L’organo di controllo è tenuto a esaminare con regolarità:
- i bilanci infrannuali e le situazioni contabili semestrali;
- i prospetti dei flussi di cassa;
- il budget economico-finanziario annuale;
- gli indicatori di allerta previsti dall’art. 3 del Codice della Crisi, quali:
- debiti retributivi scaduti da oltre 30 giorni;
- debiti verso fornitori scaduti da più di 90 giorni;
- esposizioni bancarie non onorate da oltre 60 giorni;
- debiti IVA o previdenziali (INPS, INAIL) scaduti da oltre 90 giorni;
- debiti fiscali non versati verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’obiettivo è intercettare segnali di squilibrio e intervenire in modo tempestivo.
In caso di riscontro di una potenziale situazione di crisi, i sindaci devono informare l’organo amministrativo invitandolo ad adottare le misure necessarie, e richiedere aggiornamenti scritti sulle azioni intraprese.
Responsabilità e poteri di revoca
Nel caso in cui venga accertata una violazione dei doveri di vigilanza sugli assetti da parte dei sindaci o dell’organo di controllo, l’assemblea può deliberare la revoca per giusta causa, estendibile anche agli amministratori, previa convalida del Tribunale (Tribunale di Milano, Decreto 21 luglio 2024).
È importante sottolineare che i sindaci rispondono solo del mancato esercizio della propria funzione di vigilanza, non dei danni direttamente causati dagli amministratori.
Affinché possa configurarsi una responsabilità del collegio sindacale, devono concorrere invece tre elementi:
- una condotta dolosa o colposa degli amministratori;
- un’omessa o insufficiente vigilanza dei sindaci;
- un nesso di causalità tra il danno derivante dalla condotta degli amministratori e l’omissione dei sindaci (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28357/2020).
La vigilanza sugli assetti non rappresenta soltanto un adempimento formale, ma un presidio essenziale per la salute dell’impresa.
Attraverso un controllo attento e costante, il collegio sindacale contribuisce in modo determinante alla tutela della continuità aziendale, rafforzando la cultura della responsabilità e della trasparenza gestionale.
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