Nel percorso di composizione negoziata della crisi d’impresa, l’accesso alle misure protettive aziendali non rappresenta una conseguenza automatica dell’avvio della procedura. Per poter beneficiare delle tutele previste dalla normativa, infatti, l’impresa deve agire nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, mettendo a disposizione dell’esperto e dei creditori informazioni complete e attendibili sulla propria situazione.
A ribadirlo è il Tribunale di Brescia, con un’ordinanza del 10 luglio 2026, che ha negato nel caso esaminato la concessione delle misure protettive e cautelari richieste dalla società debitrice proprio a causa delle carenze informative rilevate nel corso del procedimento.
Misure protettive aziendali e composizione negoziata
La composizione negoziata costituisce uno strumento volontario e stragiudiziale attraverso il quale l’impresa in difficoltà può tentare di raggiungere il risanamento, purché esistano concrete prospettive di superamento della situazione di crisi.
All’interno di questo percorso, le misure protettive aziendali possono assumere un ruolo particolarmente importante, consentendo di preservare il patrimonio dell’impresa dalle iniziative dei creditori e di creare condizioni più favorevoli per lo svolgimento delle trattative.
La disciplina contempla inoltre, in determinate circostanze, la possibilità di adottare misure cautelari a tutela dei beni appartenenti ai soci illimitatamente responsabili. Si tratta, tuttavia, di strumenti sottoposti a una disciplina specifica e distinti dalle ordinarie misure protettive previste per il patrimonio dell’imprenditore.
Proprio su questo aspetto si è soffermato il Tribunale di Brescia, precisando che il socio di una società di persone non assume automaticamente la qualifica di imprenditore. La tutela cautelare può quindi riguardare anche beni appartenenti ai soci, purché ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
La buona fede informativa è un requisito essenziale
Nel caso esaminato, tuttavia, il tribunale ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per concedere le misure richieste. La ragione principale è stata individuata nella violazione del dovere di buona fede previsto dal Codice della crisi d’impresa.
Durante la composizione negoziata, l’impresa non deve infatti limitarsi a prospettare un possibile piano di risanamento. È necessario fornire una rappresentazione completa, aggiornata, veritiera e trasparente della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Questo obbligo consente all’esperto e ai creditori di valutare concretamente la sostenibilità del progetto e di assumere decisioni consapevoli rispetto alle proposte formulate dalla società.
La qualità e l’attendibilità delle informazioni fornite diventano quindi elementi determinanti per l’intero percorso di composizione negoziata e, di conseguenza, anche per la concessione delle misure protettive aziendali.
Le informazioni contabili devono essere attendibili
Nel procedimento analizzato dal Tribunale di Brescia, l’esperto aveva evidenziato diverse criticità nella situazione patrimoniale rappresentata dalla debitrice.
Tra gli aspetti problematici sono emerse incongruenze relative alla valorizzazione delle rimanenze, alla gestione dei crediti e, più in generale, all’affidabilità dei dati contenuti nella documentazione contabile e di bilancio.
Un ulteriore elemento di criticità riguardava la determinazione del valore di liquidazione. Il progetto presentato dalla società non aveva considerato adeguatamente le possibili conseguenze derivanti dall’eventuale esercizio di azioni volte a rendere inefficaci alcuni atti di disposizione aventi a oggetto beni immobili dei soci illimitatamente responsabili.
Secondo il tribunale, informazioni di questo tipo risultano indispensabili per mettere a confronto in maniera corretta i due possibili scenari: la prosecuzione dell’attività attraverso il risanamento oppure la liquidazione.
Le misure protettive non sono automatiche
La decisione evidenzia quindi un principio importante: l’accesso alla composizione negoziata non garantisce automaticamente l’ottenimento delle misure protettive aziendali.
Le tutele previste dalla legge devono essere considerate uno strumento a disposizione dell’impresa che affronta la crisi, ma il loro riconoscimento presuppone il rispetto degli obblighi di correttezza e trasparenza.
La violazione della buona fede non determina necessariamente l’interruzione della composizione negoziata. L’impresa può continuare a partecipare al percorso, ma può perdere la possibilità di beneficiare delle forme di protezione più incisive previste dalla normativa.
Trasparenza e correttezza al centro del risanamento
La pronuncia del Tribunale di Brescia conferma, in definitiva, che la possibilità di ottenere una tutela efficace nella crisi d’impresa dipende dalla qualità delle informazioni messe a disposizione degli interlocutori.
Per l’impresa che intende avviare una composizione negoziata non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un possibile percorso di risanamento. Occorre costruire quel percorso partendo da una fotografia completa e attendibile della situazione aziendale, senza omissioni o rappresentazioni distorte.
Le misure protettive aziendali, quindi, non devono essere interpretate come un effetto automatico della procedura, ma come una tutela collegata alla corretta rappresentazione della situazione iniziale e della possibile evoluzione positiva.
Una gestione trasparente della crisi e una documentazione contabile accurata diventano così presupposti fondamentali per affrontare le trattative con i creditori e valutare concretamente le possibilità di risanamento.
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