Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente pubblicato le nuove Linee guida per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica. Queste direttive sono state suddivise in due parti principali: una che riguarda le attività svolte a partire dal 2020, e un’altra focalizzata sulle attività effettuate nel periodo 2015-2019, le quali possono beneficiare di una sanatoria se la richiesta viene presentata entro il 31 ottobre 2024.
Sezione 1: Attività Ricerca e Sviluppo dal 2020 in poi
La prima sezione delle Linee guida si concentra sulle attività di ricerca e sviluppo regolamentate dall’articolo 1 della legge 160/2019. L’accento viene posto sui cinque criteri fondamentali delineati nel Manuale di Frascati: novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità. Per ciascun criterio, le Linee guida offrono definizioni precise e introducono delle considerazioni specifiche.
- Novità: Le indicazioni richiedono una chiara definizione dello stato dell’arte di partenza e degli obiettivi del progetto. Gli sviluppi tecnologici devono essere chiaramente delineati e le innovazioni devono risultare significative. La presenza di brevetti può facilitare la qualificazione delle attività come ricerca e sviluppo, ma la loro assenza non è necessariamente penalizzante.
- Creatività: È essenziale dimostrare la presenza di ostacoli tecnici, scientifici o tecnologici che il team di esperti deve affrontare. Documentare i fallimenti e le soluzioni proposte è altrettanto importante.
- Incertezza: Il progetto deve presentare incertezze sia sulla fattibilità tecnica che sull’approccio da seguire. Queste incertezze possono riguardare sia la fase di trasferimento tecnologico che le fasi di pre-industrializzazione e ingegnerizzazione.
- Sistematicità: Le Linee guida suggeriscono di esaminare attentamente l’obiettivo del progetto, le fonti di finanziamento, le risorse impiegate e le modalità di esecuzione.
- Trasferibilità e Riproducibilità: Questi due criteri sono strettamente legati alla sistematicità, poiché una pianificazione accurata e una registrazione meticolosa delle attività permettono la riproduzione e il trasferimento dei risultati, anche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi iniziali.
Sezione 2: Attività Ricerca e Sviluppo dal 2015 al 2019
La seconda sezione delle Linee guida è dedicata alle attività svolte tra il 2015 e il 2019, in conformità all’articolo 3 del Decreto Legge 145/2013. In questa parte, si conferma che i principi generali e i criteri del Manuale di Frascati devono guidare anche la valutazione delle attività di questo periodo.
Un’interpretazione estensiva delle Linee guida consente inoltre di applicare i criteri del Decreto Mise del 20 maggio 2020 anche alle attività del periodo 2015-2019. Si tratta di criteri specificamente introdotti per promuovere la ricerca e sviluppo in progetti mirati al superamento di ostacoli scientifici e tecnologici, anche in assenza di conoscenza “nuova” in senso assoluto.
Attività Escluse
Restano escluse dalla qualificazione le attività finalizzate alla semplice imitazione o decodifica di conoscenze già esistenti, poiché non comportano innovazione significativa. Inoltre, modifiche ordinarie o periodiche a prodotti, processi o servizi esistenti non sono considerate attività di ricerca e sviluppo, in quanto mancano di creatività, originalità e incertezza.
In sintesi, le nuove Linee guida del Mimit offrono un quadro chiaro e dettagliato per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, con un’attenzione particolare ai progetti innovativi e alla documentazione rigorosa dei processi e dei risultati ottenuti.
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