Credito d’imposta ZES: guida completa

5 Giugno 2024
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Con la pubblicazione del Decreto del 17 maggio, sono stati definiti tutti i dettagli sul credito d’imposta ZES Unica.

Possono beneficiarne tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, già operative o che si insediano nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Investimenti agevolabili

Risultano agevolabili gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi:

  • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie;
  • all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività.

Il valore dei terreni e dei fabbricati agevolabili non deve superare il 50% del valore complessivo
dell’investimento.
Sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo è pari ad almeno € 200.000 e fino ad un massimo di € 100.000.000.

Misure del credito d’imposta ZES

  1. 40% dei costi sostenuti per investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia (esclusi gli investimenti indicati alla lettera c), e Sicilia;
  2. 30% dei costi sostenuti per investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna (esclusi gli investimenti indicati alla lettera c);
  3. 50% per la Puglia e 40% per la Sardegna per investimenti nelle aree supportate dal Fondo per una transizione giusta, come indicato nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
  4. 15% dei costi sostenuti per investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo, indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per progetti con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro è previsto un aumento del:

  • 10% per medie imprese;
  • 20% per piccole imprese.

Per grandi progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro: le stesse intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie, come definito dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Procedura di Accesso

Periodo di Comunicazione
Dal 12 giugno al 12 luglio 2024, va inviato all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2024.

Calcolo del Credito d’Imposta ZES
L’ammontare massimo dell’incentivo fruibile è determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto per la percentuale comunicata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Questa percentuale viene calcolata rapportando il limite complessivo di spesa ai crediti d’imposta richiesti e sarà resa nota entro il 22 luglio 2024. Se gli incentivi richiesti sono inferiori al limite di spesa, la percentuale sarà del 100%.

Comunicazione degli Investimenti Effettivi
Dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, i soggetti che hanno presentato la comunicazione iniziale e hanno realizzato investimenti inferiori a quelli indicati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il credito d’imposta maturato.

Se la percentuale iniziale è inferiore al 100%, l’Agenzia delle Entrate la ridetermina e la comunica entro 10 giorni dalla scadenza del termine, quindi entro il 24 marzo 2025.

Altre dichiarazioni
Le imprese devono dichiarare eventuali aiuti di Stato e aiuti de minimis fruiti per gli stessi costi ammissibili e assicurare che il cumulo non superi l’intensità o l’importo di aiuto massimo consentito dalle normative europee.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta ZES è utilizzabile solo in compensazione. L’utilizzo è possibile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non può essere utilizzato prima della data di realizzazione dell’investimento.

Possibilità di cumulo

L’incentivo ZES può essere cumulato con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che non superi l’intensità o l’importo di aiuto più elevati consentiti dalle normative e europee.

Il credito d’imposta ZES è cumulabile anche con altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Rideterminazione del Credito d’Imposta ZES

Il credito d’imposta è rideterminato se, entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a usi estranei all’impresa o trasferiti a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione. In tal caso, il costo dei beni viene escluso dagli investimenti agevolati.

Per i beni in locazione finanziaria, le stesse disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Le imprese hanno l’obbligo di mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento. La mancata osservanza di questo obbligo comporta la decadenza dai benefici goduti.

L’incentivo utilizzato indebitamente rispetto all’importo rideterminato deve essere restituito entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le situazioni indicate.

Tuttavia, la decadenza dell’incentivo avviene in caso di accertamento della mancanza di uno dei requisiti previsti o se la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o dichiarazioni false.

Obbligo di certificazione
Ai fini del riconoscimento e dell’ottenimento del credito d’imposta ZES, è necessario che le spese vengano certificate da un revisore legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore iscritto nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Per ricevere una Consulenza completa sull’incentivo ZES Unica, o su altre agevolazioni legate ad investimenti nel Mezzogiorno, rivolgiti a Bottari & Associati. Siamo operativi su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.