Il principio del going concern rappresenta uno dei pilastri fondamentali nella redazione del bilancio d’esercizio. Secondo tale presupposto, l’impresa viene considerata in grado di proseguire la propria attività in un futuro prevedibile, adempiendo regolarmente alle obbligazioni assunte e operando in condizioni di normale funzionamento.
Il quadro normativo italiano è chiaro: l’OIC 11 stabilisce che la continuità aziendale debba essere valutata assumendo un orizzonte temporale minimo di dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, mentre l’articolo 2423-bis del Codice Civile impone che le valutazioni contabili siano effettuate in un’ottica di prosecuzione dell’attività, escludendo criteri liquidatori se non strettamente necessari.
In questo contesto, la responsabilità primaria della valutazione del going concern ricade sugli amministratori. Al revisore spetta invece un ruolo di verifica indipendente, critico e professionale delle conclusioni raggiunte dalla direzione, senza mai sostituirsi a essa.
Continuità aziendale: responsabilità degli amministratori e funzione del revisore
La valutazione della continuità aziendale è un processo che coinvolge diversi soggetti con ruoli distinti. Da un lato, gli amministratori devono accertare che l’impresa possa operare come entità economica funzionante per almeno dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio. Dall’altro, il revisore è chiamato a esaminare la ragionevolezza di tale valutazione, verificando che sia supportata da elementi oggettivi, coerenti e adeguatamente documentati.
L’OIC 11 richiede che l’analisi del going concern sia basata su informazioni attendibili, considerando:
- la situazione economico-finanziaria attuale;
- le previsioni gestionali e finanziarie;
- i principali fattori di rischio.
Tali valutazioni devono emergere con chiarezza nella documentazione di bilancio e, in particolare, nella Nota Integrativa, che assume un ruolo centrale in presenza di incertezze rilevanti.
Valutazione del going concern: approccio quantitativo e qualitativo
La verifica del presupposto di continuità non può ridursi a un adempimento formale. Al contrario, richiede un’analisi approfondita che integri aspetti quantitativi e qualitativi.
Analisi quantitativa
Sotto il profilo numerico, la valutazione del going concern si fonda principalmente su:
- proiezioni dei flussi di cassa prospettici;
- budget economici e finanziari;
- piani industriali coerenti con la struttura patrimoniale e reddituale dell’impresa.
È inoltre essenziale analizzare gli indicatori economico-finanziari, al fine di individuare tempestivamente segnali di squilibrio o criticità potenzialmente idonei a compromettere la continuità aziendale.
Analisi qualitativa
Accanto ai dati numerici, assumono rilievo elementi di natura qualitativa, quali:
- la stabilità dei rapporti commerciali e contrattuali;
- il posizionamento competitivo dell’impresa;
- la capacità di adattamento a cambiamenti normativi, tecnologici o di mercato;
- l’adeguatezza degli assetti organizzativi e del sistema di governance.
Solo una valutazione integrata di questi fattori consente di formulare un giudizio attendibile sul going concern.
Il coordinamento tra OIC 11 e OIC 29
I principi contabili nazionali operano su un doppio livello. L’OIC 11 impone una valutazione prospettica della continuità aziendale su un arco temporale minimo di dodici mesi, mentre l’OIC 29 richiede di considerare anche gli eventi intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che possano incidere sulla capacità dell’impresa di continuare la propria attività.
Tale coordinamento assicura che il bilancio rifletta in modo completo e aggiornato tutte le informazioni rilevanti per una valutazione consapevole del going concern, evitando rappresentazioni parziali o non aggiornate della situazione aziendale.
Il revisore e l’ISA Italia 570: verifiche e responsabilità
Nel valutare il presupposto di continuità aziendale, il revisore deve applicare congiuntamente la normativa civilistica, i principi contabili OIC e l’ISA Italia 570, che disciplina in modo specifico le responsabilità di revisione in materia di going concern.
L’ISA 570 stabilisce che il revisore debba acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per verificare che la direzione abbia correttamente applicato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Inoltre, il revisore deve concludere se esistano incertezze significative tali da generare dubbi sostanziali sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come entità in funzionamento.
L’attività di revisione non si limita alla raccolta di documenti o dichiarazioni formali, ma richiede:
- un’analisi critica delle assunzioni sottostanti alle previsioni di cassa;
- la valutazione della coerenza dei budget e dei piani industriali;
- il confronto con i dati storici, le condizioni di mercato e il contesto economico generale.
Il revisore deve estendere la propria analisi anche agli eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio fino all’approvazione del bilancio. Tale attività è essenziale per individuare fatti sopravvenuti che possano modificare le valutazioni iniziali in tema di going concern.
Quando emergono dubbi significativi sulla continuità aziendale, il principio impone lo svolgimento di procedure di revisione supplementari. In particolare, il revisore è tenuto a valutare:
- l’adeguatezza dei piani di intervento predisposti dalla direzione;
- la loro concreta fattibilità;
- la capacità di mitigare i rischi identificati.
In tali circostanze, può risultare opportuno acquisire attestazioni scritte dalla direzione a supporto delle ipotesi formulate.
Informativa in Nota Integrativa e trasparenza
Un elemento cruciale nella valutazione del going concern riguarda la completezza e la chiarezza dell’informativa di bilancio. L’ISA Italia 570 richiede al revisore di verificare che la Nota Integrativa descriva in modo adeguato l’esistenza di eventuali incertezze significative, consentendo ai destinatari del bilancio di comprenderne la natura e le possibili conseguenze.
La trasparenza informativa costituisce un presidio fondamentale a tutela degli stakeholder, rafforzando l’affidabilità complessiva del bilancio.
Going concern e giudizio del revisore
La valutazione della continuità aziendale incide direttamente sul giudizio espresso dal revisore. Quando l’utilizzo del presupposto di going concern è appropriato e l’informativa risulta completa, il revisore rilascia un giudizio senza rilievi.
In presenza di incertezze adeguatamente illustrate in bilancio, l’ISA 570 prevede l’inserimento di un richiamo di informativa nella relazione di revisione, senza modifica del giudizio. Diversamente, qualora l’informativa sia carente o inadeguata, il revisore dovrà valutare l’emissione di un giudizio modificato, fino ad arrivare, nei casi più gravi, a un giudizio negativo o alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.
Il giudizio del revisore sul going concern non rappresenta un mero adempimento tecnico, ma svolge una funzione essenziale di garanzia della trasparenza e dell’affidabilità dell’informazione contabile. Attraverso un approccio professionale improntato allo scetticismo professionale e alla valutazione critica, il revisore contribuisce a tutelare gli stakeholder, assicurando che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell’impresa e dei rischi connessi alla continuità aziendale.
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