Nei giorni scorsi è stato finalmente firmato il decreto attuativo che regolamenta l’incentivo ZES Unica, rivolto alle imprese che operano o si insediano nelle regioni del Mezzogiorno. Tuttavia, si è ancora in attesa della pubblicazione del modello di comunicazione ufficiale con le relative istruzioni.
Nello specifico, il provvedimento definisce:
- I soggetti beneficiari;
- Le misure del credito d’imposta;
- Gli investimenti ammissibili;
- La procedura di accesso al beneficio;
- La modalità di fruizione e i controlli.
ZES Unica: definizione e a chi spetta l’incentivo
La Zona Economica Speciale (ZES) è un’area delimitata del territorio dello Stato nella quale le imprese possono beneficiare di speciali agevolazioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.
Dal primo gennaio 2024 è stata istituita la ZES per il Mezzogiorno (diventata poi «ZES Unica» con il Decreto Sud), che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Il piano strategico della ZES Unica ha durata triennale e ha lo scopo primario di offrire una serie di vantaggi mirati a favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale nelle regioni del Sud Italia, al fine di attrare investimenti e stimolarne la crescita.
Soggetti Beneficiari
Possono beneficiare dell’incentivo ZES tutte le imprese, comprese quelle che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Sono invece esclusi dall’agevolazione i seguenti settori:
- dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- della produzione;
- dello stoccaggio;
- della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- della banda larga nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Inoltre, le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di mantenere la loro attività nelle zone nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento stesso.
Misure dell’incentivo ZES Unica
Regioni |
Piccole imprese |
Medie imprese |
Grandi imprese |
Abruzzo (zone assistite) |
35% | 25% |
15% |
Molise |
50% | 40% |
30% |
Sardegna |
50% | 40% |
30% |
Sardegna |
60% | 50% |
40% |
Campania |
60% | 50% |
40% |
Puglia |
60% | 50% |
40% |
Puglia |
70% | 60% |
50% |
Basilicata |
50% | 40% |
30% |
Calabria | 60% | 50% |
40% |
Sicilia | 60% | 50% |
40% |
L’incentivo ZES viene calcolato sulla base del costo totale dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per ciascun progetto di investimento.
Tuttavia, per i progetti di investimento con costi superiori a 50 milioni di euro, l’importo dell’agevolazione deve essere calcolata usando la metodologia dell’«importo di aiuto corretto».
Inoltre, va specificato che:
- se i beni per cui si richiede l’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo anno dopo la loro acquisizione o completamento, il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo il costo dei beni non ancora entrati in funzione.
- se, entro cinque anni dall’entrata in funzione, i beni vengono dismessi, venduti, utilizzati per scopi non legati all’impresa, o trasferiti a strutture produttive diverse da quelle per cui è stata concessa l’agevolazione, il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo il costo di questi beni.
Investimenti ammissibili
Gli investimenti, per considerarsi agevolabili, devono essere ricompresi in un progetto di investimento iniziale, come previsto all’articolo 2 del Regolamento UE n 651/2014, e riguardare l’acquisto o locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato).
Tuttavia, non risultano agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Cumulabilità
L’incentivo ZES Unica può essere cumulato con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che coprano gli stessi costi ammessi al beneficio, a patto che il totale non superi i limiti massimi stabiliti dalle normative europee pertinenti.
Procedura di accesso all’incentivo ZES e controlli
Per accedere all’incentivo, gli imprenditori interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, e quelle previste fino al 15 novembre 2024.
Una volta che la fase di accettazione delle domande è conclusa, ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, entro dieci giorni verrà comunicato l’eventuale riparto.
Successivamente, le aziende che avranno presentato correttamente la documentazione e hanno investito meno del previsto devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, tra il 3 febbraio 2025 e il 14 marzo 2025, quanto effettivamente investito e il credito d’imposta ottenuto.
Infine, ai fini del riconoscimento e dell’ottenimento del credito d’imposta, è necessario che le spese vengano documentate e verificate da un revisore legale dei conti.
Per ricevere una Consulenza completa sull’incentivo ZES Unica, o su altre agevolazioni legate ad investimenti nel Mezzogiorno, rivolgiti a Bottari & Associati. Siamo operativi su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.