Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, è importante valutare l’opportunità di esercitare l’opzione per il regime patent box, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 146/2021.
Questo strumento consente alle imprese di ottenere una super deduzione fiscale sulle spese sostenute per la creazione e lo sviluppo di beni immateriali, tra cui i software protetti dal diritto d’autore.
Software e Patent Box: un vantaggio concreto per le imprese
Tra i beni immateriali che possono accedere al regime patent box, i software tutelati da copyright rappresentano la categoria più diffusa.
L’agevolazione riguarda i programmi per elaboratore che soddisfano i requisiti di originalità e creatività, elementi che li qualificano come vere e proprie opere dell’ingegno.
La titolarità dei diritti esclusivi sul software deve appartenere — in via originaria o derivata — all’impresa che intende beneficiare del regime fiscale del patent box.
Tutela del software, regime patent box e registrazione SIAE
Il software è un bene intangibile protetto dalla Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore.
La protezione è attiva fin dalla sua creazione, anche in assenza di registrazione.
Tuttavia, la registrazione presso la SIAE rappresenta un passaggio utile, perché fornisce una prova ufficiale della paternità e della data di creazione, semplificando la tutela del diritto d’autore in caso di controversie.
È quindi consigliabile che le imprese che sviluppano software valutino la registrazione per poter sfruttare pienamente i vantaggi del regime patent box.
Cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 5/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la registrazione SIAE non è obbligatoria per accedere al patent box, ma diventa determinante per attivare il cosiddetto meccanismo premiale.
In presenza di registrazione, infatti, l’impresa può usufruire del meccanismo della recapture: il recupero delle spese di sviluppo e ideazione sostenute nei periodi d’imposta precedenti, fino a un massimo di otto anni.
Regime ordinario e meccanismo premiale: le differenze
Nel regime ordinario del patent box, la deduzione riguarda esclusivamente le spese del periodo d’imposta in corso e non richiede particolari adempimenti.
Con il meccanismo premiale collegato alla registrazione presso la SIAE, invece, l’impresa ottiene un beneficio fiscale maggiore, potendo recuperare i costi sostenuti in passato per lo stesso software.
Le risposte a interpello sul patent box e SIAE
Le risposte a interpello n. 40/E/2024 e n. 223/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato che i due regimi — ordinario e premiale — possono essere combinati.
Un’impresa che ha già usufruito del regime patent box ordinario su un software non registrato, può successivamente procedere alla registrazione SIAE e attivare il recupero delle spese pregresse.
Ad esempio, un software che ha goduto del patent box ordinario nel 2023 potrà, se registrato presso la SIAE nel 2025, beneficiare del meccanismo premiale nel modello Redditi 2026, recuperando le spese dal 2017 al 2024 (escluso l’anno già agevolato).
Dichiarazione sostitutiva: un’alternativa alla registrazione SIAE
In assenza di registrazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000) può avere valore probatorio.
Essa serve a dimostrare:
- l’esistenza del software;
- la presenza dei requisiti di originalità e creatività;
- la titolarità dei diritti esclusivi in capo all’impresa.
La dichiarazione deve includere una descrizione dettagliata del programma, eventualmente accompagnata da una copia del software su supporto ottico non modificabile, come previsto dal D.P.C.M. n. 244/1994.
Il regime agevolativo patent box rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare e tutelare il patrimonio intellettuale delle imprese che investono in innovazione digitale.
Attraverso la corretta applicazione, è possibile ridurre la pressione fiscale e, allo stesso tempo, premiare gli investimenti in ricerca e sviluppo.
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