Responsabilità degli amministratori per la tutela della continuità aziendale

16 Luglio 2025
responsabilità degli amministratori

La gestione d’impresa oggi richiede molto più che la semplice attenzione al profitto o al mercato. Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, l’ordinamento giuridico italiano ha posto l’accento sulle responsabilità degli amministratori e la necessità per le imprese di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in grado di prevenire il deterioramento della situazione economico-finanziaria e di rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi.

Gli obblighi introdotti non rappresentano un semplice adempimento burocratico, ma una vera e propria rivoluzione culturale per il mondo imprenditoriale, soprattutto per quelle realtà di piccole dimensioni che costituiscono la struttura portante del tessuto produttivo italiano.

Tuttavia, proprio a queste realtà è richiesto uno sforzo importante: occorre dotarsi di strumenti idonei a monitorare costantemente la salute economica e finanziaria dell’azienda, così da evitare l’insorgere di crisi irreversibili.

Il ruolo degli amministratori: un dovere che non può essere delegato

Se è vero che sindaci e revisori, quando presenti, devono vigilare sull’adeguatezza degli assetti e sull’eventuale emersione di segnali di crisi, è altrettanto vero che la responsabilità principale ricade sugli amministratori.

Sono infatti questi ultimi a dover strutturare sistemi di controllo interni capaci di generare flussi informativi affidabili e tempestivi, proporzionati alla complessità aziendale. In particolare, l’art. 2086 del Codice Civile stabilisce che l’imprenditore – e quindi l’organo amministrativo nelle società – deve «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa».

Il compito dell’amministratore non si esaurisce quindi nella gestione operativa quotidiana, ma comprende anche la creazione e il mantenimento di un sistema di monitoraggio che consenta di:

  • rilevare squilibri economici, patrimoniali e finanziari in modo precoce;
  • attivare per tempo soluzioni correttive;
  • garantire la continuità aziendale, condizione necessaria per la prosecuzione dell’attività d’impresa.

In sostanza, è responsabilità degli amministratori vigilare in prima persona sull’andamento economico e finanziario dell’azienda, senza delegare questo compito al collegio sindacale o al revisore, la cui funzione resta di controllo e non di gestione.

Cosa significa “assetto adeguato”?

Un assetto organizzativo può dirsi adeguato quando consente all’impresa di predisporre periodicamente informazioni attendibili e aggiornate sulla propria situazione economica e finanziaria, confrontando dati previsionali e consuntivi e predisponendo piani di cassa a 12 mesi in grado di stimare:

  • ricavi e costi futuri;
  • flussi finanziari mensili.

Non si tratta di una fotografia statica quindi, ma di un monitoraggio dinamico e continuo che deve accompagnare l’impresa lungo il suo percorso operativo. Il budget di cassa, ad esempio, va aggiornato regolarmente per riflettere le variazioni del mercato, gli imprevisti, i nuovi rischi o le opportunità emerse nel breve termine.

La carenza di questi strumenti o l’incapacità di interpretarli correttamente può esporre l’impresa al rischio di crisi non gestite o gestite tardivamente, con danni per l’intero ecosistema economico: fornitori, dipendenti, istituti bancari, creditori in generale.

La crisi non è un evento improvviso, ma un processo

Un punto fondamentale della normativa è la visione della crisi non come evento traumatico e inatteso, ma come un processo che si può intercettare e governare se adeguatamente monitorato.

Secondo il CCII, lo stato di crisi si verifica quando l’imprenditore prevede di non riuscire a far fronte regolarmente ai propri debiti nei successivi 12 mesi. È la stessa logica che ritroviamo nel principio contabile della continuità aziendale (going concern), tanto caro alla revisione legale, che parte dall’assunto che un’azienda debba essere in grado di operare regolarmente per un orizzonte temporale prevedibile.

È, dunque, responsabilità degli amministratori effettuare un’attenta attività di pianificazione e controllo.

I controlli degli organi di vigilanza: un supporto, non una sostituzione

Pur non essendo i protagonisti della gestione operativa, collegio sindacale e revisore legale dei conti hanno un ruolo importante nel sistema di prevenzione della crisi. Il loro compito consiste nel verificare che gli amministratori abbiano effettivamente adottato assetti adeguati, coerenti con:

  • il settore di attività;
  • il modello di governance;
  • la struttura organizzativa dell’impresa;
  • la complessità e le dimensioni dell’azienda.

In caso di rilevazione di irregolarità, sindaci e revisori devono attivare le segnalazioni previste dalla normativa, così da garantire un tempestivo intervento e limitare i danni per i terzi.

È fondamentale però sottolineare che il collegio sindacale non può e non deve sostituirsi all’amministratore. La funzione di controllo è diversa dalla gestione: spetta sempre all’organo amministrativo intervenire sui processi aziendali per correggere eventuali criticità.

Le Linee Guida EBA e il rapporto con il sistema bancario

Un altro aspetto oggi imprescindibile per la corretta gestione finanziaria delle imprese è rappresentato dalle Linee Guida EBA (European Banking Authority) sul monitoraggio della clientela bancaria.

Le banche, infatti, sono chiamate ad adottare un approccio proattivo nella valutazione della solvibilità delle imprese, applicando criteri rigorosi nella concessione e nella gestione del credito. In questo contesto, la presenza di adeguati assetti organizzativi diventa non solo un obbligo normativo, ma anche un requisito indispensabile per il dialogo con il sistema bancario.

Gli istituti di credito devono valutare periodicamente:

  • la capacità dell’impresa di generare cassa;
  • la sostenibilità dell’indebitamento;
  • la qualità dei dati contenuti nella pianificazione finanziaria.

Le imprese che non sono in grado di fornire dati affidabili, piani previsionali e piani di cassa aggiornati rischiano di essere classificate come clienti ad alto rischio, con conseguenze potenzialmente molto gravi: revoca degli affidamenti, peggioramento del rating interno, accesso più difficile al credito.

In quest’ottica, le Linee Guida EBA rappresentano una sorta di “specchio” per le imprese: chi è strutturato e trasparente nei flussi informativi avrà maggiori chance di mantenere un rapporto di fiducia con le banche e di ottenere risorse finanziarie utili allo sviluppo.

Un nuovo paradigma di responsabilità degli amministratori

La normativa oggi impone nuove responsabilità degli amministratori e un cambiamento di prospettiva. Gli amministratori non possono più limitarsi a gestire l’ordinario: devono essere in grado di prevenire le situazioni di crisi adottando un approccio strategico e orientato al controllo dei rischi.

Il concetto di “adeguati assetti” non può essere interpretato come un semplice adempimento formale, ma deve tradursi in un sistema operativo efficace, proporzionato alla dimensione aziendale e funzionale alla rilevazione tempestiva delle criticità.

In questo scenario, gli organi di controllo come sindaci e revisori svolgono un ruolo di vigilanza fondamentale, ma resta responsabilità degli amministratori il compito di creare, aggiornare e gestire gli assetti organizzativi.

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