Revisione Pratiche Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo

L’Agenzia delle Entrate sta verificando l’utilizzo del Credito di Imposta per R&S dei primi anni di applicazione della nuova normativa, verificando la completezza del dossier documentale, chiedendo approfondimenti tecnici sulle attività svolte e sulla loro configurabilità come R&S ai sensi del Manuale di Frascati.

Le sanzioni in caso di accertamento, notificabile entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo, possono essere estremamente pesanti:

  • 30% in caso di credito di imposta “non spettante” (esistente ma utilizzato in misura superiore a quella spettante oppure in violazione delle modalità di utilizzo normativamente previste)
  • dal 100% al 200% in caso di credito di imposta “inesistente” (credito privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi e, congiuntamente, la sua inesistenza non può essere riscontrata attraverso controlli automatizzati o mediante controlli basati sul riscontro formale della documentazione); in questo caso, inoltre, non è prevista la possibilità di accesso al beneficio della definizione agevolata, che prevede il pagamento di un terzo della sanzione

Per l’indebito utilizzo per un importo superiore a 50.000 euro, inoltre, viene avviata l’azione penale.

Lo studio, attraverso il “Team Innovazione 4.0”, revisiona le pratiche già predisposte e riferite a crediti di imposta già utilizzati.

L’analisi permette di:

  • verificare la correttezza e completezza della documentazione amministrativa e tecnica e la sua rispondenza all’evoluzione che la prassi ha subito nel corso degli anni;
  • apportare le necessarie migliorie laddove possibile (ad esempio predisponendo documenti esplicativi integrativi per rappresentare meglio le attività svolte e la loro valenza come R&S);
  • valutare l’opportunità di utilizzare, anche parzialmente, l’istituto del ravvedimento operoso per correggere comportamenti errati prima dell’inizio di attività di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, riducendo le sanzioni ed evitando possibili azioni penali;
  • predisporre memorie illustrative in caso di richieste ricevute dall’Agenzia delle Entrate.

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