Revisore della sostenibilità: obblighi di certificazione sull’informativa

29 Gennaio 2025
revisore della sostenibilità

Il processo di armonizzazione delle pratiche di rendicontazione sulla sostenibilità sta compiendo notevoli progressi. Nel corso della seconda metà del 2024 sono stati emanati provvedimenti che puntano a uniformare la cosiddetta informativa “non finanziaria” attraverso l’adozione di metriche standard per la raccolta dati, la loro esposizione e la certificazione. Questi nuovi strumenti richiamano, pur con le dovute differenze, le consolidate metodologie utilizzate nella revisione del bilancio d’esercizio.

La nascita del “revisore della sostenibilità”

Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 125/2024, è stata istituita una nuova figura professionale: il revisore della sostenibilità. Questo specialista, debitamente formato e abilitato, avrà il compito di certificare la rendicontazione non finanziaria, sia per singole aziende sia per gruppi societari (nel caso di bilanci consolidati).

A tal fine, il Decreto Legislativo n. 39/2010 è stato aggiornato per regolamentare i requisiti necessari a ottenere l’abilitazione, le modalità di iscrizione all’apposito registro e gli obblighi di formazione continua richiesti per mantenere tale iscrizione.

Di seguito, un riepilogo delle regole previste per i candidati non ancora iscritti al registro dei revisori legali gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF):

  • Tirocinio: durante il tirocinio triennale, almeno otto mesi devono essere dedicati all’acquisizione di competenze specifiche sulla certificazione delle rendicontazioni di sostenibilità. Il praticante dovrà partecipare ad attività legate a incarichi di attestazione in questo ambito e, entro sessanta giorni dalla conclusione del tirocinio, presentare una relazione riepilogativa delle attività svolte.
  • Abilitazione: tra le materie d’esame saranno incluse discipline riguardanti la certificazione delle rendicontazioni di sostenibilità.
  • Iscrizione: una volta completati il tirocinio e l’esame, il candidato potrà presentare domanda di iscrizione. Tuttavia, si attende ancora l’emanazione di un decreto attuativo da parte del MEF.
  • Formazione continua: i revisori legali abilitati anche alla certificazione di sostenibilità dovranno conseguire annualmente 25 crediti formativi, di cui almeno 10 specifici per la revisione legale e 10 legati alle materie di sostenibilità.
  • Regime transitorio: i revisori già iscritti al registro al 1° gennaio 2026 potranno certificare i bilanci di sostenibilità senza seguire il percorso formativo completo. Sarà sufficiente ottenere 5 crediti formativi nelle materie specifiche (elenco “D”) e presentare una domanda di iscrizione.

Revisore legale e revisore della sostenibilità: un rapporto complementare

La certificazione delle informazioni sulla sostenibilità potrà essere rilasciata da:

  1. Lo stesso revisore incaricato della revisione contabile: questa soluzione è generalmente preferibile, poiché le informazioni finanziarie e non finanziarie saranno sempre più integrate. Ad esempio, l’analisi dei fondi rischi dovrà considerare anche aspetti ESG (ambientali, sociali e di governance).
  2. Un revisore legale diverso da quello incaricato della revisione contabile: questa figura dovrà comunque possedere i requisiti previsti per la certificazione della sostenibilità.
  3. Una società di revisione: anche in questo caso, l’incarico potrà essere affidato alla stessa società responsabile della revisione contabile, purché la certificazione venga curata da un partner qualificato.

L’organizzazione della revisione per la sostenibilità

Come accade per la revisione legale, anche l’attività di certificazione della sostenibilità richiede l’assegnazione di un incarico da parte dell’assemblea dei soci o degli azionisti, con una durata minima di tre anni. Per il primo incarico, è possibile stabilire una durata inferiore, al fine di allineare le scadenze con quelle della revisione legale, così da armonizzare i successivi rinnovi.

Il nuovo articolo 10-ter del Decreto Legislativo n. 23/2010 stabilisce che i principi organizzativi applicati alla revisione legale si estendano anche agli incarichi di certificazione della sostenibilità, inclusi i controlli di qualità. L’intera attività del revisore deve essere documentata in un fascicolo, che dovrà essere completato entro sessanta giorni dalla data della lettera di attestazione e conservato per dieci anni.

Infine, si attende l’aggiornamento del principio di revisione SA 720B, che definirà le modalità dettagliate per esprimere un giudizio sulla rendicontazione di sostenibilità. Tale aggiornamento contribuirà a delineare ulteriormente il ruolo del revisore in un contesto in continua evoluzione.

Per informazioni e consulenze sulla revisione legale o sulla certificazione di sostenibilità puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.