Zes Unica: nuove opportunità per gli investimenti immobiliari

13 Giugno 2024
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Il Decreto Ministeriale del 17 maggio ha introdotto una rilevante novità riguardo la ZES Unica. Tra le disposizioni sugli investimenti agevolabili, spicca l’articolo 3, il quale prevede che “gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica”, a condizione di rispettare le norme degli articoli 2 e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014.

In altre parole, questo significa che, pur rispettando i criteri definiti per gli “investimenti iniziali” dal regolamento comunitario, fino al 15 novembre saranno agevolabili anche gli immobili strumentali che non siano nuovi. Si tratta di un cambiamento significativo, considerata la precedente posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nell’interpello 310 del 2023.

Zes Unica: investimenti in immobili anche senza requisito della novità

In quell’occasione, l’Agenzia aveva infatti precisato che, in base agli articoli 5 del DL 91/2017 e 37 del DL 36/2022, solo gli investimenti in immobili nuovi sarebbero rientrati nei benefici previsti dalla legge sugli Investimenti nel Mezzogiorno, estendendo il bonus agli immobili strumentali e ai terreni ubicati in aree ZES, a patto che l’insediamento produttivo rispettasse il requisito della “novità”.

Nonostante parte della dottrina ritenesse inapplicabile tale requisito agli acquisti immobiliari, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 34/E/2016, aveva ribadito che anche per gli immobili strumentali il requisito della “novità” era fondamentale per ottenere il credito d’imposta ZES. Inoltre, riguardo agli interventi di ampliamento, aveva specificato che sono agevolati solo quelli effettuati “all’esterno della sagoma esistente”.

Secondo questa interpretazione, per beneficiare dell’agevolazione, l’immobile non doveva essere mai stato utilizzato in precedenza dal dante causa. Questa condizione rendeva l’estensione del bonus agli immobili nell’area ZES Unica praticamente inapplicabile, considerando i tempi stretti per completare la spesa. Con il decreto attuativo disponibile solo dal 17 maggio e una deadline fissata al 15 novembre, la costruzione di un immobile nuovo o la ricerca di uno mai usato sarebbe stata quasi impossibile, vanificando così uno degli obiettivi principali della norma.

L’apertura agli immobili già utilizzati dal dante causa, quindi, rappresenta un atto di buon senso, volto a massimizzare l’uso dell’incentivo nel territorio. Questa modifica permette agli imprenditori di sfruttare al meglio le agevolazioni fiscali, facilitando così gli investimenti e lo sviluppo economico nelle aree ZES.

Per beneficiare dell’incentivo ZES Unica, si ricorda che dal 12 giugno (e sino al 12 luglio) andrà inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2024.

In attesa di ulteriori chiarimenti relativi alla predisposizione della domanda e gestione degli adempimenti successivi sino alla rendicontazione finale, rivolgiti a Bottari & Associati. Puoi contattarci per ricevere una Consulenza completa sull’incentivo o su altre agevolazioni legate ad investimenti nel Mezzogiorno.