Redditometro | Cassazione: effetti solo per accertamenti del 2009 e seguenti

10 Febbraio 2016
redditometro

Il nuovo redditometro ha effetto solo per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 2009 e seguenti, in virtù della chiara norma prevista dallo stesso decreto che l’ha introdotto: le modifiche riguardano i redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del DL (Cassazione, 1772/2016). Un contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Ctr, che aveva accolto soltanto parzialmente le sue doglianze avverso un avviso di accertamento sintetico emesso per l’anno 2006.

L’atto impositivo si basava, in particolare, su diversi indici di capacità contributiva, quali l’acquisto in compartecipazione al 50% con la moglie di un’imbarcazione a motore (al netto di alcuni disinvestimenti), nonché le spese di mantenimento della predetta imbarcazione, di un’autovettura, di un motociclo e della casa di residenza. Con il ricorso in Cassazione, il contribuente lamentava, tra l’altro, l’errore in cui era incorsa la Ctr per non aver applicato retroattivamente il nuovo articolo 38 del DPR 600/1973, come risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 22 del DL 78/2010.

La Corte suprema, nel rigettare il ricorso del contribuente, ha deciso di dare seguito al proprio precedente rappresentato dalla sentenza 21041/2014 secondo cui, in tema di redditometro, la normativa applicabile è “questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare”. Nel caso di specie, l’articolo 22, comma 1, del DL 78/2010, quale norma di diritto transitorio, è chiaro nell’affermare che le nuove disposizioni abbiano “effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” (ovvero dall’anno 2009 e seguenti).

F. Brandi “Nessun effetto retroattivo per il nuovo redditometro” in Fisco Oggi www.fiscooggi.it

 

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