Patent box: tassazione agevolata su redditi derivanti dalle opere di ingegno

10 Febbraio 2016
Marchi brevetti disegni e modelli

Patent Box | La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il Patent Box, un  particolare regime fiscale volto ad agevolare lo sviluppo e la crescita del patrimonio intangibile e immateriale delle imprese mediante un sistema di detassazione del reddito proveniente da tali beni.

Successivamente, il D.M. 30 luglio 2015, decreto attuativo a doppia firma da parte dei Ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico ha definito i termini di applicazione della norma e l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti con la Circolare 36/E/2015e la Circolare 11/E/2016

Il Patent Box prevede una tassazione agevolata sui redditi derivanti dai beni aziendali immateriali, fissando la riduzione della base imponibile al 50% dal 2017 in poi.

Per il 2015 la riduzione è stata del 30% e per il 2016 è del 40%.

La norma prevede inoltre una detassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni agevolabili nella misura del 90%, purché il corrispettivo sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della cessione. 

Si accede al regime mediante opzione, che dura 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile; ne consegue che l’azienda potrà conseguire il beneficio derivante dal “Patent Box” senza limiti di tempo fintanto che svolgerà attività di ricerca sul bene immateriale.

BENI IMMATERIALI INTERESSATI

I beni immateriali che possono permettere di conseguire l’agevolazione sono:

a. software protetti da copyright
b. brevetti
c. marchi
d. disegni e modelli, giuridicamente tutelabili
e. informazioni aziendali (know-how) giuridicamente tutelabile 

L’agevolazione può essere richiesta sia in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda sia nel caso sia concesso in uso a terzi.

BENEFICIARI

Beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa, sia in forma individuale che societaria.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Condizione imprescindibile per la fruizione del beneficio è l’effettuazione di attività di ricerca e sviluppo qualificate, finalizzate allo “sviluppo, mantenimento e accrescimento”del bene immateriale.

Tra queste rientrano:

1. la ricerca fondamentale

2. la ricerca applicata

3. il design (ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi)

4. l’ideazione e realizzazione di software protetto da copyright 

4. le ricerche preventive e di mercato, le attività relative alla tutela dei diritti (inclusa la     prevenzione della contraffazione)

5. le attività di presentazione, comunicazione e promozione finalizzate all’accrescimento del carattere distintivo e/o rinomanza dei marchi e/o all’affermazione commerciale

IL REDDITO DERIVANTE DAL BENE IMMATERIALE

Prima di poter quantificare la misura dell’agevolazione spettante, è necessario anzitutto determinare il contributo economico del bene immateriale al reddito d’impresa.

Si dovrà quindi estrapolare dal reddito complessivo dell’impresa quello “figurativo” derivante dall’utilizzo del predetto bene, assumendo, idealmente, l’esistenza di un ramo d’azienda separato per l’utilizzo del bene oggetto di agevolazione.

Nel caso di utilizzo diretto, è prevista la necessità di instaurare una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate per definire un accordo per l’individuazione delle componenti positive e negative afferenti la gestione del bene.

L’impresa, in questa fase, deve presentare all’Agenzia delle Entrate un fascicolo completo di tutte le informazioni, i dati ed i criteri utilizzati per la determinazione del reddito inerente il bene immateriale.

In caso di concessione d’uso a terzi non è necessaria la procedura di ruling, ed il reddito inerente il bene immateriale è determinato dai canoni percepiti al netto dei costi, diretti ed indiretti, ad essi connessi.

In entrambi i casi, pertanto, l’impresa deve poter disporre di un sistema di controllo di gestione che permetta di individuare, contabilmente od extracontabilmente, il collegamento diretto fra i costi di ricerca e sviluppo, i beni immateriali realizzati e utilizzati e il relativo reddito prodotto, per ciascun bene.

IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE

Il reddito imputabile a detti beni immateriali, prima di essere detassato, deve essere moltiplicato per seguente il rapporto: “costi qualificati” / “costi complessivi”

laddove i costi qualificati sono riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo effettuate:

a) direttamente dai beneficiari;

b) da università, enti di ricerca ed organismi equiparati;

c) da società, anche start up innovative, diverse da quelle che controllano / sono controllate dall’impresa;

mentre i costi complessivi sono quelli qualificati aumentati di quelli di cui alla precedente lettera c) e del costo di acquisizione del bene immateriale.

Calcolato il coefficiente, si moltiplica il reddito afferente il bene immateriale per lo stesso e si determina così il “reddito agevolabile”, detassato nella misura del 40% per il 2016 e del 50% dal 2017 in poi.

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Lo Studio supporta i clienti:

1. nella fase di analisi preliminare di esistenza dei requisiti per l’accesso al regime

2. nell’esatta individuazione dei costi di ricerca e sviluppo 

3. nel calcolo del reddito agevolabile

4. nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate nel caso in cui sia necessaria la procedura di ruling

 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci visitando la pagina dedicata.