È stato approvato nella serata di ieri 13 maggio, il “Decreto Rilancio”, che prevede lo stanziamento di 55 miliardi di euro (di cui 16 miliardi per le sole imprese) per sostenere l’economia produttiva del paese e aiutare le famiglie durante l’emergenza sanitaria in corso.
Vengono introdotte misure straordinarie a favore delle imprese, tra le quali riportiamo le più significative:
Contributi a Fondo perduto
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.
Per superare le criticità legate all’istruttoria delle pratiche è stato stabilito un preciso iter per le richieste che dovranno essere presentate in via telematica all’Agenzia delle Entrate, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto Rilancio. Successivamente all’erogazione, inizieranno i controlli di merito da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Le modalità tecniche di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta del 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
La misura è destinata agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e prevede un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000 euro. Le spese devono essere relative agli interventi di adeguamento necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Tale agevolazione risulta importante per adeguare gli ambienti di lavoro secondo le prescrizioni previste dall’INAIL. Occorre ricordare, infatti, che le recenti disposizioni dell’Istituto di Previdenza qualificano l’eventuale contagio Covid del dipendente durante il lavoro in termini di infortunio sul lavoro.
Questo renderebbe direttamente responsabile l’organo ammnistrativo che non abbia proceduto al tempestivo adeguamento della propria organizzazione (articoli 2087 c.c. e 2086 c.c) produttiva sia a livello personale, che a livello societario, per non aver adottato, o non correttamente implementato il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. (vai all’approfondimento sul Modello 231 e Responsabilità Amministrativa delle Società)
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