Certificazione di bilancio PMI innovative: chiarimenti sulla nomina dei revisori

1 Febbraio 2021
Certificazione di bilancio PMI innovative

PMI possono affidare la certificazione del bilancio a un revisore o al collegio sindacale

Con la circolare prot. 275367 del 04/12/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito quali possono essere i soggetti abilitati a rilasciare la certificazione del bilancio ai fini dell’iscrizione o della permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese riservata alle PMI innovative. Sulla base di quanto chiarito dal MISE, la richiesta di certificazione di bilancio può ottenersi nelle forme previste dall’art. 2409-bis del Codice civile.

Tale chiarimento è risultato necessario a seguito di posizioni discordanti, presso alcune Camere di commercio, circa la corretta interpretazione dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015, che prevede, tra i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione o della permanenza nella sezione speciale PMI innovative, “la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatta da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili”.

Nell’ambito di una recente contestazione, infatti, la Camera di commercio di Roma ha segnalato ad una società la mancanza del requisito di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 3/2015, intimandole la cancellazione dal registro delle PMI innovative. La Camera di commercio ha infatti affermato che il requisito in oggetto non potrebbe essere soddisfatto mediante la revisione legale svolta ai sensi dell’art. 2409-bis, comma 2, cod. civ., secondo cui “Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro”.

A supporto di tale posizione, la Camera di commercio ha richiamato la circolare n. 3682/C, al cui interno viene specificato come la certificazione del Bilancio debba essere effettuata esclusivamente da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nel registro dei revisori legali, precludendo così l’assegnazione di tale adempimento al collegio sindacale.

Diversa interpretazione è stata data dalla Camera di commercio di Padova, che, al contrario, ha dichiarato ammissibile la certificazione resa dal collegio sindacale, ritenendola conforme alla normativa qualora le funzioni di revisione siano espletate dal collegio sindacale.

Il MISE, è intervenuto con la predetta circolare prot. 275367 del 04/12/2020 per chiarire che la richiesta di certificazione di bilancio possa ottenersi nelle forme previste dal citato art. 2409-bis del Codice civile.

La richiesta di iscrizione al Registro delle PMI Innovative risulta quindi valida se ottenuta:

  1. nominando un revisore persona fisica o una società di revisione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2409-bis c.c.;
  2. affidando tale funzione al collegio sindacale, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

 

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