La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) prescrive l’obbligo di indicazione, in fattura o negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati soggetti agli incentivi previsti dal Piano Transizione 4.0, dell’espresso riferimento normativo alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 dell’art.1 L. 178/2020 per la corretta determinazione degli investimenti agevolabili.
Le aziende che hanno sostenuto investimenti dal 1° gennaio del 2020 (secondo la prima edizione del Piano Transizione 4.0), o dal 16 novembre 2020 per la nuova formulazione della normativa, e che hanno correttamente adempiuto all’obbligo descrittivo in fattura, dal mese di gennaio 2021 hanno potuto iniziare ad utilizzare i crediti di imposta maturati.
Allo stesso modo, poi, nel 2021 le aziende con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni strumentali “ex super” non 4.0 possono utilizzare il credito di imposta in unica soluzione dall’anno in corso.
La piena operatività della norma relativamente all’utilizzo del credito d’imposta, dunque, pone l’attenzione sulla gestione delle eccedenze non utilizzate nell’anno di spettanza.
Sebbene i crediti d’imposta possano essere utilizzati in compensazione di praticamente qualsiasi tipo di versamento da effettuare tramite F24, può verificarsi, infatti, il caso di aziende che abbiano diritto a un credito d’imposta che supera le loro capacità di recupero nell’anno di spettanza.
La circostanza che i crediti di imposta in questione derivino da incentivi che prevedono, in linea generale, la ripartizione del beneficio in quote di pari importo, ha determinato incertezza operativa nei contribuenti, tanto da indurre l’Agenzia delle Entrate a chiarire la propria posizione in occasione di Telefisco 2021.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito specifico sull’argomento, ha precisato che non si perde la quota annuale del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non utilizzata in compensazione per incapienza dei debiti fiscali e contributivi; l’ammontare residuo può essere riportato all’anno successivo e va a sommarsi alla quota di credito di competenza dell’esercizio successivo.
Interpretazione perfettamente coerente con la posizione precedentemente assunta in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 18 D.L. 91/2014 (c.d. Decreto Competitività), che prevedeva una modalità di fruizione analoga all’attuale agevolazione del Piano Transizione 4.0, con ripartizione del credito in 3 quote annuali.
La circolare AdE 5/E/2015, esplicativa del provvedimento citato, recitava infatti: “Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta”.
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