Venerdì 7 luglio 2023 è stata pubblicata la relazione dal titolo “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici“, a cura del CNDCEC. Si tratta di un’analisi approfondita e fondamentale per gli esperti del settore, nella quale l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fa il punto sui profili civilistici e organizzativi degli adeguati assetti.
Il documento rappresenta il primo di due approfondimenti dedicati a tali tematiche e offre una disamina aggiornata della normativa in vigore relativa alla creazione di assetti societari, alla luce delle recenti novità introdotte dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
In particolare, il documento esamina l’articolo 2086, secondo comma, del codice civile, in vigore dal 16 marzo 2019, che impone all’imprenditore di istituire un’organizzazione, un’amministrazione e una contabilità adeguata alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Questo significa che l’imprenditore deve creare un sistema di gestione aziendale che sia proporzionato alla complessità e alle esigenze dell’azienda in modo da permettere la rilevazione ed emersione anticipata dei possibili segnali di crisi aziendale, come la perdita di continuità aziendale, e stimolare l’adozione delle misure più opportune sia per prevenirle che per gestirle nel modo più efficace possibile.
Quali adeguati assetti per l’impresa?
Come ormai noto, ai sensi dell’art. 3 del Codice della Crisi, l’imprenditore ha il dovere di adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative per farvi fronte. Questo significa che l’assetto deve essere progettato in modo da agire in modo proattivo e preventivo, al fine di evitare la crisi o di gestirla al meglio nel caso in cui si verifichi.
Tuttavia, la scelta degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili più idonei per ciascuna impresa dipende da una serie di fattori, tra cui le dimensioni dell’impresa e la natura del settore merceologico.
Pertanto, è necessario effettuare in via preliminare una valutazione accurata che permetta di individuare la soluzione più idonea per ogni singola organizzazione.
Infatti, in base al principio di proporzionalità, che prescrive che le disposizioni normative non debbano gravare sui singoli cittadini di oneri eccessivi o responsabilità sproporzionate, l’istituzione degli assetti societari più adeguati alle imprese di dimensioni ridotte potrebbe tradursi nell’adozione di adeguati protocolli organizzativi idonei per garantire l’attuazione degli obblighi contenuti nel Codice della crisi, senza però farsi carico di costi eccessivi o gravose responsabilità.
Fermo restando, precisa il CNDCEC, che la mera (e formale) istituzione di tali assetti non implica, di per sé, la loro adeguatezza. Pertanto, per assicurare l’efficacia di questi strumenti ai fini del monitoraggio degli equilibri d’impresa e dell’implementazione di procedure correttive idonee per il ripristino di eventuali squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, sarà a breve reso disponibile un secondo documento con cui gli esperti faranno il punto sui ruoli, la ripartizione dei compiti e sulle norme di comportamento da attuare per adempiere agli obblighi previsti dal Codice della Crisi (attualmente in fase di revisione).
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