Mancanza di adeguati assetti: le conseguenze

8 Marzo 2024
adeguati-assetti

Quando un’impresa non adotta adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, o si rivelano inadeguati, può incorrere in una serie di problemi e conseguenze negative. Di seguito verranno analizzate le implicazioni derivanti dalla mancanza o inadeguatezza di tali assetti.

Responsabilità personale e solidale degli amministratori

Con la norma 377 CCII,  viene modificato il comma 6 dell’articolo 2476 c.c.  “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” e il comma 2 dell’articolo 2486 c.c. “Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma”.

La mancanza o l’inadeguatezza degli assetti societari diventa responsabilità degli organi gestori, specialmente se nell’eventuale accertamento della responsabilità degli amministratori per mala gestio si dimostra che l’adozione di assetti adeguati avrebbe potuto prevenire o addirittura evitare la crisi aziendale.

Gli amministratori che non li istituiscono, e quindi non sono in grado di rilevare tempestivamente uno stato di crisi, né si adoperano, altrettanto tempestivamente, per risolverla, sono soggetti ad azione di responsabilità (art. 2392 c.c).

L’obbligo principale per gli amministratori, infatti, è quello di valutare sistematicamente nel tempo il mantenimento della continuità aziendale, ovvero la capacità di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro.

Secondo quanto sancito dall’articolo 2476 del Codice Civile gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”.

La mancata adozione di adeguati assetti, o la loro inadeguatezza in caso di adozione, non solo rendono sostanzialmente “non lecita” l’attività svolta dall’impresa, in quanto non rispondente a precisi doveri imposti dal codice civile, ma apre anche la possibilità di denuncia al Tribunale secondo l’articolo 2409 c.c.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall’articolo 325 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori che richiedono o continuano a richiedere credito nascondendo lo stato di crisi dell’azienda, possono essere puniti con una pena detentiva da sei mesi a tre anni.

Responsabilità del sindaco revisore

La responsabilità del sindaco revisore per la continuità aziendale si manifesta in due fasi cruciali:

  1. Alla data di chiusura dell’esercizio: il sindaco revisore deve accertare che non sussistano dubbi sulla capacità dell’azienda di continuare la propria attività per i successivi 12 mesi. Ciò implica esaminare se esistono cause che potrebbero portare allo scioglimento dell’azienda.
  2. In fase di redazione dei documenti di bilancio: il sindaco revisore deve identificare le informazioni riportate nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, evidenziando l’analisi e le valutazioni effettuate riguardo alla capacità dell’azienda di mantenere la sua continuità operativa.

Responsabilità del Collegio Sindacale

Gli amministratori, per monitorare l’evoluzione della gestione ed il mantenimento della continuità aziendale, devono predisporre situazioni infrannuali e consegnarle al Collegio Sindacale per un suo esame critico. Un rapporto costruttivo e collaborativo tra gli organi societari è una forma di garanzia per l’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile, e per il rispetto della proporzionalità degli assetti rispetto alle dimensioni aziendali ed al tipo di attività esercitata.

Come previsto dall’articolo 2403 c.c (“doveri del Collegio Sindacale”), infatti, il Collegio Sindacale ha il dovere di sorvegliare sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’azienda. Deve, quindi, controllare i processi che regolano le azioni esecutive e assicurarsi che le direttive e le procedure adottate garantiscano un livello appropriato di competenza e responsabilità nell’assegnazione dei compiti. L’intervento dell’organo di controllo è fondamentale per prevenire situazioni di squilibrio finanziario che potrebbero portare a crisi o insolvenza.

L’articolo 2407 del Codice Civile sancisce inoltre che “I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.

Per maggiori informazioni su come implementare e gestire adeguati assetti societari nella tua impresa, rivolgiti a Bottari & Associati. Siamo operativi su tutto il territorio nazionale. Contattaci per una consulenza.