Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026: tutti i chiarimenti dell’AdE sulla composizione negoziata

23 Luglio 2026
Circolare n. 5E del 16 luglio 2026

La Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 rappresenta un importante punto di riferimento per imprese e professionisti che si confrontano con la disciplina della composizione negoziata della crisi d’impresa. Con questo documento, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative sulle principali novità introdotte dal Correttivo-ter, approfondendo il funzionamento dello strumento, il trattamento dei debiti tributari e le modalità di accesso alla procedura.

L’obiettivo della circolare è chiarire gli aspetti applicativi di un istituto che punta a favorire il risanamento delle aziende in difficoltà, purché esistano concrete possibilità di recupero della continuità aziendale.

Accesso alla composizione negoziata: quando è possibile

La Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 ribadisce che la composizione negoziata è un percorso volontario e stragiudiziale, attivabile esclusivamente dall’imprenditore. Possono ricorrervi sia le imprese commerciali sia quelle agricole iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni.

L’accesso è consentito nei casi in cui l’azienda presenti uno squilibrio economico, patrimoniale o finanziario che renda probabile una situazione di crisi o insolvenza, oppure quando la crisi sia già in atto. È ammesso anche lo stato di insolvenza, purché sia ancora reversibile e vi siano realistiche prospettive di risanamento.

L’Agenzia precisa inoltre che la procedura non può essere utilizzata con finalità esclusivamente liquidatorie o per ritardare l’avvio di procedure concorsuali ormai inevitabili.

Il piano di risanamento deve essere concreto e credibile

Per avviare il procedimento è necessario presentare, insieme all’istanza di nomina dell’esperto, un progetto di piano corredato dalla documentazione prevista dal Codice della crisi.

Secondo la circolare, il piano iniziale non deve essere definitivo, ma deve comunque offrire un quadro sufficientemente dettagliato della situazione aziendale, delle cause della crisi e delle strategie individuate per il rilancio dell’impresa.

Tra gli elementi ritenuti indispensabili figurano:

  • situazione contabile aggiornata;
  • analisi dell’andamento aziendale;
  • individuazione delle cause della crisi;
  • interventi industriali e finanziari programmati;
  • previsioni finanziarie relative almeno ai sei mesi successivi.

Il documento definitivo potrà essere perfezionato durante le trattative, ma la possibilità di risanamento dovrà essere costantemente verificata per tutta la durata del percorso.

Il ruolo dell’esperto nella procedura

Uno dei punti approfonditi dalla Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 riguarda la figura dell’esperto indipendente.

Il suo compito non consiste nella gestione dell’impresa, bensì nell’accompagnare le parti durante le trattative, favorendo il dialogo tra imprenditore e creditori e valutando l’effettiva possibilità di superare la crisi.

L’esperto:

  • esamina la documentazione aziendale;
  • verifica la sostenibilità del piano;
  • facilita il confronto tra le parti;
  • può suggerire modifiche o soluzioni alternative;
  • individua i creditori maggiormente coinvolti nel processo di risanamento;
  • esprime i pareri richiesti dal tribunale nei casi previsti dalla legge.

La responsabilità delle decisioni gestionali rimane comunque in capo all’imprenditore, che conserva la piena amministrazione dell’azienda durante tutta la procedura.

Misure protettive e cautelari: come tutelare l’impresa

Per evitare che iniziative individuali dei creditori compromettano le trattative, l’imprenditore può richiedere l’applicazione delle misure protettive.

La tutela può riguardare, ad esempio:

  • la sospensione delle azioni esecutive;
  • il divieto di acquisire nuove garanzie non concordate;
  • la limitazione di comportamenti contrattuali che potrebbero mettere a rischio la continuità aziendale.

La circolare evidenzia che tali misure possono essere richieste anche solo nei confronti di determinati creditori, purché questa scelta risulti funzionale al buon esito delle trattative.

Spetta poi al tribunale verificarne la legittimità, valutando sia le prospettive di risanamento sia il corretto equilibrio tra la tutela dell’impresa e quella dei creditori.

Accanto alle misure protettive trovano spazio anche quelle cautelari, adottate dal giudice quando risultino necessarie per garantire il regolare svolgimento del percorso negoziale.

Le possibili soluzioni al termine delle trattative

Se il confronto con i creditori produce risultati positivi, la composizione negoziata può concludersi attraverso diverse soluzioni.

Tra queste rientrano:

  • accordi con uno o più creditori;
  • convenzioni di moratoria;
  • accordi sottoscritti anche dall’esperto.

Qualora, invece, non sia possibile raggiungere un’intesa, l’imprenditore potrà accedere agli altri strumenti previsti dal Codice della crisi, come il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione oppure il concordato semplificato nei casi consentiti dalla normativa.

Debiti fiscali: le novità introdotte dalla Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026

La parte più innovativa della circolare riguarda il nuovo accordo transattivo con il Fisco, introdotto dal Correttivo-ter.

Durante la composizione negoziata l’impresa può presentare una proposta all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevedendo:

  • il pagamento parziale dei debiti tributari;
  • la rateizzazione degli importi;
  • oppure la combinazione di riduzione del debito e pagamento dilazionato.

L’Agenzia chiarisce espressamente che falcidia e rateizzazione possono convivere nella stessa proposta, superando ogni dubbio interpretativo.

Per accedere a questa possibilità è necessario allegare una relazione di un professionista indipendente che dimostri la maggiore convenienza della proposta rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale, oltre a una relazione che certifichi la completezza e la correttezza dei dati aziendali.

L’accordo diventa efficace solo dopo il deposito presso il tribunale e il controllo del giudice.

Anche l’IVA può essere oggetto di accordo

Tra i chiarimenti più significativi contenuti nella Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 figura anche quello relativo al trattamento dell’IVA.

L’Agenzia delle Entrate precisa che questo tributo non è automaticamente escluso dall’accordo transattivo. È quindi possibile prevederne il pagamento parziale, purché venga dimostrato, mediante apposita attestazione indipendente, che la proposta risulti più vantaggiosa per l’Amministrazione finanziaria rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Si tratta di un orientamento particolarmente rilevante, che recepisce i principi già affermati dalla giurisprudenza europea in materia di gestione delle crisi d’impresa.

La Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 conferma che il successo della procedura dipende dalla qualità del piano di risanamento, dalla trasparenza nei confronti dei creditori e dalla concreta possibilità di rilanciare l’attività aziendale. Particolare rilievo assumono inoltre i chiarimenti in materia fiscale, che ampliano le opportunità di definizione dei debiti tributari attraverso strumenti più flessibili e coerenti con le finalità del risanamento.

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