Con il Decreto Liquidità sono state previste una serie di misure finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività imprenditoriali durante questa fase di emergenza.
La prima è relativa alla valutazione della continuità aziendale, che deve essere effettuata con riferimento al bilancio 2019 senza considerare le evoluzioni subite dall’andamento aziendale nei mesi intercorrenti dalla chiusura alla data di approvazione, né le prospettive dei mesi successivi. Se verificata la predetta condizione – continuità aziendale nel precedente esercizio – sarà possibile effettuare le valutazioni delle voci del bilancio 2020 con i criteri di normale funzionamento, fermo restando l’obbligo di fornire le informazioni necessarie ad illustrare il criterio di valutazione utilizzato.
Un’altra disposizione prevista dal decreto con la medesima finalità è quella che prevede la non applicabilità, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, delle disposizioni del Codice Civile relative alla riduzione del capitale sociale per perdite per le società di capitali. La diretta conseguenza è la non operatività della causa di scioglimento per perdite generate dalla situazione di emergenza, e quindi non corrispondenti alle effettive potenzialità delle imprese coinvolte.
Il Decreto Liquidità è intervenuto anche in materia di finanziamenti dei soci con l’intento di favorire il sostegno finanziario alle imprese non solo attraverso il sistema delle garanzie che saranno prestate dal Fondo di garanzia per le PMI e da SACE, ma anche attraverso risorse proprie dei soci, prevedendo la sospensione dell’applicazione delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione rispetto agli altri creditori.
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