Due recenti note interpretative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nota prot. 140439 dell’11 aprile 2023, e la nota prot. 168983 dell’11 maggio 2023) sulla configurazione dei controlli delle società cooperative costituite nella forma della srl, hanno destato diverse perplessità.
In sintesi, secondo il ministero, sia nel caso della nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, sia in quello in cui avviene la nomina di un revisore, sia i primi sia il secondo sarebbero abilitati a esercitare autonomamente sia il controllo di gestione che quello contabile.
Una conclusione che, in quanto espressione di un orientamento ormai superato dalle indicazioni provenienti da diverse associazioni di categoria e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, non può essere condiviso, anche se ne risulta depotenziato il meccanismo ideato per l’anticipata emersione della crisi nel caso di nomina del revisore legale, poiché incentrato sulla segnalazione dell’organo di controllo (e non anche del revisore legale) all’organo amministrativo.
Anche per incentivare lo scambio informativo tra organo di controllo e revisore legale, sarebbe opportuno adeguare il testo dell’articolo 25-octies del Codice della crisi, e recuperare quanto previsto nella sua prima versione, in cui l’organo di controllo e il revisore, nell’ambito delle rispettive funzioni, avevano l’obbligo di verificare, tra l’altro, che gli amministratori valutassero costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa nonché l’obbligo di segnalare a questi ultimi l’esistenza di fondati indizi di crisi.
Ciò premesso, sotto un profilo strettamente tecnico, è opinione diffusa tra gli esperti che l’articolo 2477 del Codice civile attualmente in vigore consenta di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, non solo nella forma ma anche nella sostanza, abilitando un sistema maggiormente destrutturato, rispetto a quello delle SpA, nel quale l’autonomia dei soci risulta ampliata,
Così, nei casi di nomina obbligatoria, è possibile optare tra: potendo decidere tra le seguenti opzioni:
- a) la nomina del collegio sindacale incaricato della funzione di vigilanza di cui all’articolo 2403 conferimento dell’incarico di revisione a un revisore esterno;
- b) la nomina del collegio sindacale incaricato della funzione di vigilanza e della revisione legale: ipotesi consentite dal rinvio effettuato alla disciplina dei sindaci di SpA;
- c) la nomina di un sindaco unico incaricato della funzione di vigilanza di cui airarticolo 2403 del Codice, conferimento della revisione legale a un revisore esterno;
- d) la nomina di un sindaco unico incaricato della funzione di vigilanza e della revisione legale, sempre in virtù del rinvio alla disciplina dei sindaci di SpA;
- e) la nomina del solo revisore legale, persona fisica o società: in tal caso, al revisore legale compete unicamente Fattività di revisione legale – come si evince dalla direttiva 2013/34/Ue, cui si è aggiunta la direttiva 2014/56/Ue e dalla normativa interna di recepimento – e non anche la funzione di vigilanza ex articolo 2403. Tale ultima attività è affidata esclusivamente al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando nominato) in quanto organo interno alla società, dotato di incisivi poteri strumentali allo svolgimento delle sue funzioni.
Pertanto, mentre in capo all’organo di controllo societario, come prescrive l’ordinamento, potranno cumularsi la funzione di vigilanza e quella di revisione legale, al contrario, il revisore legale o la società di revisione potrà esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle prescrizioni summenzionate.
Quanto esposto è valido anche con riguardo alle cooperative a responsabilità limitata.
Alla luce della ripartizione dei compiti e delle funzioni proprie degli amministratori, dei sindaci e dei revisori ne consegue che, per un corretto funzionamento della governance aziendale, per le società assoggettate all’obbligo della nomina dell’organo di controllo, è fortemente consigliata la nomina sia dell’organo di controllo sia del revisore legale, evitando di concentrare le funzioni in seno a specifici ruoli.
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