Secondo la decisione n. 549/04/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (presidente D’Orazi, relatore Casaccia), gli atti di recupero per il credito d’imposta ricerca e sviluppo risultano illegittimi se fanno riferimento al Manuale Frascati almeno sino al 2019 e se le contestazioni tecniche non vengono avvalorate dal parere del MISE.
La decisione nasce a seguito dell’accoglimento del ricorso di una società di capitali, a cui era stato contestato per l’anno 2018 l’esistenza del credito d’imposta perché l’attività svolta sarebbe stata orfana degli “elementi di novità e creatività apportati rispetto alle conoscenze già disponibili nel settore e le eventuali incertezze scientifiche o tecnologiche da superare”, richiamati proprio all’interno del Manuale Frascati.
Tra le motivazioni principali a sostegno dell’accoglimento, la prima fa riferimento alla traduzione italiana del testo del Manuale, ufficializzata dall’Ocse solo nel dicembre 2021; per questa circostanza, nel periodo in cui la società ha sostenutole spese, non era disponibile per il contribuente una corretta identificazione della fonte di integrazione normativa posta ora a base dell’accertamento e della relativa contestazione.
La seconda motivazione punta a ricordare, altresì, che il Manuale Frascati non è mai stato preso in considerazione nella disciplina del credito d’imposta (come, invece, accaduto con la legge 160/2019, articolo 1, comma 200, in vigore per le spese sostenute dal 2020 in poi) né da alcuna disciplina amministrativa riferita al beneficio prima del 2019; ciò, quindi, ne esclude qualsiasi applicazione retroattiva.
Risulta infine decisiva la mancata richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate del parere del Mise, prima di emettere l’atto di recupero: se è vero che l’articolo 8 del Dm 27 maggio 2015 individua tale richiesta non come obbligatoria bensì come possibile, la fattispecie normativa, alla luce delle considerazioni sopra indicate, induce a ritenere limitata la discrezionalità tecnica dell’Agenzia delle Entrate in materia (a tal proposito si vedano: Ctp Vicenza 365/03/2021, Ctp Ancona 392/02/2021, Ctp Napoli 4988/30/2022; Ctp Roma 5918/22/2022).
Per questo motivo, dunque, il credito (che, peraltro, anche volendo accogliere le tesi dell’ufficio, sarebbe da qualificarsi «non spettante» e mai «inesistente», come definito dalla Cassazione nelle sentenze 34444/2021 e 7615/2022) è stato legittimamente compensato.
Ai fini della corretta fruizione del credito R&S, infatti, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa (Ctp Aosta 46/01/2021 e Ctr Valle d’Aosta 22/01/2022). Non deve quindi obbligatoriamente trattarsi della creazione di nuove conoscenze nel settore di appartenenza.
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