Cessione dei crediti d’imposta sulle locazioni: la normativa di riferimento.

3 Luglio 2020
Credito d'imposta locazione

Cessione crediti d’imposta per negozi e immobili ad uso non abitativo

È stato pubblicato il 1° luglio il provvedimento che definisce le modalità di cessione del credito d’imposta per botteghe e negozi previsto dal “Decreto Cura Italia” e del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal “Decreto Rilancio”. 
I soggetti, dunque, che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

 

In entrambi i Crediti d’imposta sopracitati, per usufruire della relativa cessione è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato. In ogni caso, con la circolare 14/E/2020, l’Agenzia delle entrate ha già chiarito che, nel caso di cessione del credito d’imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. Quindi, è possibile usufruire del credito d’imposta sulle locazioni cedendolo al locatore e pagando il canone per la differenza.

 

La cessione del credito d’imposta potrà avvenire telematicamente, a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, tramite la compilazione di un apposito modello sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Si dovrà, inoltre, attendere un nuovo provvedimento che fissi le modalità con le quali la comunicazione potrà essere trasmessa anche dagli intermediari. I cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta ceduti, sia in compensazione, sia cedendoli ulteriormente.

 

In merito alla cessione, si ricorda che, come stabilito dall’articolo 122, comma 3, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), la quota dei crediti ceduti e non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, non potrà essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso né ulteriormente ceduta.

 

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 dai cessionari già dal giorno seguente alla cessione, ma non prima di aver comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate la cessione stessa. Si attende, invece, un ulteriore provvedimento atto a definire le modalità per la comunicazione di altri crediti d’imposta richiamati dallo stesso articolo 122 D.L. 34/2020, tra cui: il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI.

 

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