La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2031 il credito d’imposta ricerca e sviluppo, rimodulando le aliquote applicabili. Confermati, invece, fino al 2025 i crediti d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, anche in tal caso con riduzione delle aliquote. Restano immutati tutti gli altri aspetti della disciplina, inclusi quelli riguardanti gli adempimenti richiesti e le modalità di determinazione e documentazione delle spese ammissibili.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta ricerca e sviluppo, le imprese devono:
- essere in possesso di apposita certificazione della documentazione contabile;
- redigere e conservare una relazione tecnica asseverata;
- presentare una comunicazione al Mise.
Questi tre adempimenti richiesti dalla normativa sul credito R&S, seppur non modificati dalla Legge di Bilancio 2022, presentano tuttavia ancora alcuni aspetti da chiarire.
Con riferimento al primo punto, la Legge di Bilancio 2020 ha disposto l’obbligo di certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, alla cui esecuzione è subordinato il riconoscimento del credito R&S.
Tale certificazione deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Se l’impresa appartiene ad una categoria non obbligata a svolgere il processo di revisione, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Il credito potrà essere compensato solo dopo l’avvenuta certificazione.
Passando al secondo adempimento, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie siano tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Sul tema, non sono ancora del tutto chiare le modalità da seguire per l’asseverazione: la disposizione afferma esclusivamente che tale relazione, per ritenersi valida, deve essere predisposta a cura del responsabile delle attività o del progetto per cui si chiede il credito e controfirmata dal legale rappresentante dell’impresa. Non sembra richiesto, quindi, l’intervento di un professionista terzo che effettui l’asseverazione, a differenza di quanto previsto per i crediti d’imposta in investimenti in beni strumentali.
L’Agenzia, inoltre, non ha ancora chiarito completamente se l’asseverazione sia da applicarsi già per le relazioni relative ai crediti maturati nel 2020 o solo per quelli dal 2021 e successivi.
Infine, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono effettuare apposita comunicazione al Mise, per consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento dell’agevolazione. Il decreto del 6 ottobre 2021 ha stabilito il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione, prevedendo che per i crediti relativi al periodo di imposta 2021 e successivi, la comunicazione vada effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Nel decreto si precisa che la comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e l’eventuale mancato invio non determina effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Non viene fornita alcuna precisazione, invece, in merito all’eventuale applicabilità di sanzioni in caso di mancato invio del modello.
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