Differenziare la non spettanza del credito dalla sua inesistenza
La complessità e la difficoltà di interpretazione della normativa che regola gli strumenti agevolativi attuati mediante crediti d’imposta hanno fatto emergere dubbi e incertezze da parte dei contribuenti, tanto che è stato richiesto al legislatore di semplificare il procedimento di accertamento della debenza o meno del credito d’imposta.
Se, da un lato, i rischi di errore in buona fede sono notevoli, dall’altro non si può escludere che talvolta siano deliberatamente commessi abusi e compensazioni illecite. C’è da considerare, inoltre, che tra l’inconsapevolezza di compiere la violazione – ritenendo di aver agito correttamente – e la volontà evidente di infrangere la legge ci possono essere numerose sfumature intermedie, che vanno valutate singolarmente in sede di controllo fiscale e/o di disamina giudiziaria conseguente.
In ogni caso, il risultato è l’indebita fruizione del credito d’imposta, nel senso che il beneficio non compete e va recuperato.
Per queste ragioni, l’attenzione si è concentrata sulla distinzione tra fruizioni che rientrano nelle fattispecie previste dalla legge, ma che non competono per mancanza di requisiti, e crediti del tutto inesistenti, nel senso che non rientrano nella fattispecie legale che descrive l’agevolazione.
Infatti, a seconda che si tratti del primo o del secondo caso, la valutazione ai fini penali dovrebbe essere diversa. Sarebbe da escludere la rilevanza penale nel primo caso, ovvero quando si accerta che l’errore è stato commesso in buona fede. Andrebbe, invece, affermata nel secondo caso, in quanto si tratta di violazione intenzionale.
La condizione imprescindibile per differenziare la non spettanza del credito d’imposta compensato dalla sua inesistenza deve essere, perciò, l’accertamento dell’esistenza della frode nella condotta del contribuente.
Poiché è dirimente l’esame della condotta concretamente posta in essere dal contribuente, per renderlo il più oggettivo possibile, occorrerebbe, in primo luogo, codificare con maggiore precisione le differenti fattispecie che integrano il credito indebito e quello inesistente, con applicazione della sanzione penale solo in quest’ultima ipotesi.
Di contro, assoggettare al solo regime sanzionatorio amministrativo il caso di indebita fruizione del credito quando sono stati eseguiti gli investimenti e/o sostenute le spese e, tuttavia, per ragioni diverse dall’esistenza o dall’alterazione dolosa dell’ammontare, esse non siano ammesse all’agevolazione.
In secondo luogo, andrebbero accordate ai contribuenti anche le garanzie del contraddittorio preventivo per permettere di chiarire, prima dell’emanazione dell’avviso di recupero, la condotta tenuta ed il contesto giuridico e fattuale in cui si è dispiegata.
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