CREDITO IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO
Legge 190/2014
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Il Credito d’Imposta per Ricerca e Sviluppo è un’agevolazione ad ampio raggio per le imprese di tutti i settori di attività.
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, hanno la possibilità di beneficiare di un credito di imposta, liberamente utilizzabile per compensare debiti tributari e/o previdenziali con il modello F24.
Considerata la natura di agevolazione ad ampio raggio, non si applica la preclusione alla compensazione normalmente operante in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori.
L’agevolazione è calcolata, per ogni annualità, sulla spesa incrementale rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel triennio 2012 – 2014 (quindi, con riferimento ad una media fissa), ovvero dalla costituzione se successiva al 2012.
Pertanto, nel caso di imprese che non hanno sostenuto investimenti in Ricerca e Sviluppo nel triennio 2012 – 2014 (comprese quelle costituite dal 2015 in poi) ogni investimento effettuato sino al 2020 sarà sempre finanziato nella misura massima.
Una delle novità fondamentali rispetto ad agevolazioni simili del passato riguarda il fatto che non c’è più bisogno di presentare domanda: il credito di imposta è riconosciuto automaticamente alle imprese che investono in ricerca e sviluppo e che lo indicano nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono sostenute le spese.
Il limite minimo annuale degli investimenti in ricerca e sviluppo per poter accedere al beneficio è di 30.000 euro.
SOGGETTI INTERESSATI
La circolare specifica che l’agevolazione spetta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Sono ammessi anche consorzi e reti d’impresa.
Possono beneficiare anche le imprese neo-costituite che hanno intrapreso l’attività a partire dal 2015.
ATTIVITA’ AGEVOLABILI
Gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo devono essere effettuati nell’ambito di progetti volti all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti ed all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.
Le attività possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello tecnologico e scientifico (ad esempio, in ambito storico o sociologico).
Vengono incentivate diverse forme di ricerca:
– fondamentale, ossia lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano necessariamente previste applicazioni o usi commerciali diretti;
– industriale, mirante ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, o consentire un miglioramento di quelli esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi;
– sviluppo sperimentale, ossia l’utilizzo delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e commerciali per la produzione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti non sono considerate attività di ricerca e sviluppo e, pertanto, sono escluse dal beneficio.
Sono invece incluse nell’agevolazione le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (ad esempio la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).
SPESE AMMISSIBILI E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a. spese per il personale altamente qualificato (dipendenti o collaboratori dell’impresa) impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico: quota finanziata 50%
b. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro, relative alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo: quota finanziata 50% (25% fino al 2016)
c. contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, oppure con altre imprese, comprese le start up innovative (“ricerca extra-muros”): quota finanziata 50%
d. competenze tecniche e privative anche acquisite da fonti esterne. Rientrano in quest’ultima tipologia di costi quelli sostenuti per consulenze propedeutiche, due diligence, predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale e quelli per il personale non qualificato: quota finanziata 50% (25% fino al 2016)
ADEMPIMENTI
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a conservare la documentazione contabile utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei costi sulla base dei quali viene determinata l’agevolazione.
Fogli presenze del personale impiegato, contratti e relazioni per le consulenze ricevute rappresentano alcuni dei documenti che le imprese devono predisporre e conservare.
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
Per poter beneficiare del credito di imposta, le imprese devono far certificare le spese sostenute da un professionista indipendente iscritto nel Registro dei Revisori Legali, o, nel caso di società dotate dell’organo di revisione interno, dal soggetto incaricato della revisione legale, o dal collegio sindacale.
La certificazione può essere redatta in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti, per cui assume fondamentale importanza un’analisi approfondita mirata alla tracciabilità delle spese sostenute nel periodo oggetto di certificazione e nel triennio 2012 – 2014.
La certificazione deve essere allegata al bilancio approvato.
E’ concesso un contributo di 5.000 euro alle aziende, sotto forma di credito di imposta incrementale, da utilizzare per le spese di certificazione.
CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, in quanto misura di carattere generale (non è aiuto di Stato), è liberamente cumulabile con altre agevolazioni, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente, con il limite massimo del costo complessivamente sostenuto.
Lo Studio supporta i clienti:
per gli investimenti effettuati nel 2017:
1) nella fase di analisi preliminare di esistenza dei requisiti per l’accesso al regime
2) nell’esatta individuazione dei costi di ricerca e sviluppo e della tracciabilità delle spese sostenute nel triennio antecedente l’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e nell’esercizio oggetto di rilevazione;
3) nel calcolo della quota spettante in relazione alle diverse tipologie di spese in ragione della diversa quota di finanziamento;
4) predisponendo la certificazione contabile delle spese che autorizza l’utilizzo del credito di imposta in compensazione;
per le attività da programmare per il 2018:
1) nelle valutazioni preliminari necessarie per la verifica della rispondenza delle idee progettuali ai requisiti richiesti dalla normativa;
2) per la definizione della contrattualistica con i consulenti esterni per la ricerca “extra muros”;
3) predisponendola certificazione contabile delle spese che autorizza l’utilizzo del credito di imposta in compensazione.
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