L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 119/E del 22 dicembre 2016 ha considerato eleggibili al credito di imposta in ricerca e sviluppo – introdotto dall’articolo 3 del Dl 145/2013 (legge di conversione 9/2014) – le spese sostenute per “test e prove di laboratorio”.
Il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito sia alla corretta qualificazione dell’attività consistente in “test e prove di laboratorio”, sia alla classificazione dei relativi costi tra le tipologie indicate dall’articolo 3, comma 6, del predetto decreto legge.
Il citato articolo 3 riconosce, infatti, un credito di imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019.
Tale agevolazione spetta nella misura ordinaria del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia l’agevolazione è elevata al 50% per le spese relative all’assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca cosiddetti extra-muros (contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative).
Per approfondimenti leggere il Pdf : RISOLUZIONE N. 119/E
Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a contattarci:
Dott. Paolo Bottari: p.bottari@studiobottarieassociati.it
Dott. Giuseppe Ciarlone: g.ciarlone@studiobottarieassociati.it