Con Risoluzione l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sull’ammissibilità di costi sostenuti da un’impresa per l’acquisto di un lotto che comprende brevetti, marchi e disegni derivanti dal fallimento di un’altra società, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 Dl 145/2013 (legge di conversione n. 9/2014). Con l’occasione vengono individuati anche i corretti criteri per quantificare il valore dei singoli beni immateriali ricompresi nel lotto di acquisto. Inoltre, si precisa che i costi sostenuti dalla società cedente fallita non entreranno a far parte del calcolo della media degli investimenti previsto per determinare la misura del credito d’imposta in R& S.
-> CREDITO D’IMPOSTA RICERCA e SVILUPPO: RISOLUZIONE 19/E (14 Febbraio 2017) AGENZIA DELLE ENTRATE
Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a contattarci:
Dott. Paolo Bottari: p.bottari@studiobottarieassociati.it
Dott. Giuseppe Ciarlone: g.ciarlone@studiobottarieassociati.it