L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle regole per la gestione del nuovo credito di imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019, articolo 1, commi da 184 a 197).
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la fruizione del credito d’imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0” decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’interconnessione del bene, mentre già dal periodo d’imposta di entrata in funzione l’impresa può utilizzare il credito d’imposta “ex superammortamento”.
Si ricorda che la predetta L. 160/2019 prevede, per i beni acquistati sino al 16 novembre 2020 (la legge di Bilancio 2021 ha modificato le aliquote per quelli acquisiti successivamente), l’attribuzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi con le seguenti regole:
- per gli investimenti in beni nuovi “Industria 4.0” il credito d’imposta è pari al 40% per importi annui di investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo (comma 189);
- per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro (comma 190);
- per gli investimenti in beni diversi dai precedenti (cd. ex superammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% nel limite di investimenti annui fino a 2 milioni di euro (comma 188).
Per quanto riguarda il periodo di fruizione del credito d’imposta, la disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019, prevede che l’utilizzo del credito d’imposta per i beni 4.0 sia effettuato in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
La domanda posta all’Agenzia riguarda la corretta applicazione del comma 191 del citato articolo 1, L.160/2019, che individua il periodo d’imposta di decorrenza della spettanza dei benefici fiscali.
A questo proposito l’Agenzia fornisce due chiarimenti importanti:
- nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, utilizzare il credito d’imposta del 6% non è un obbligo, ma una facoltà del contribuente. Tale scelta, in ogni caso, non compromette la spettanza del credito per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0” di cui al comma 189;
- il quinquennio per la fruizione del credito d’imposta spettante per i beni “Industria 4.0”, decorre, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’interconnessione del bene (eventualmente al netto della quota del credito d’imposta del 6% già fruita).
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