Credito d’Imposta Beni Strumentali: il costo dei beni

23 Aprile 2021
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: come determinare il costo di acquisizione dei beni

Nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, il criterio generale di determinazione dei costi di acquisizione dei beni è ispirato all’articolo 110, comma 1, lettera b) Tuir (costo complessivo degli oneri accessori di diretta imputazione). Tale criterio è espressamente richiamato al comma 188, articolo 1, L. 160/2019 e al comma 1054, articolo 1, L. 178/2020.

Il costo del bene è determinato dalla modalità di acquisizione dello stesso, ovvero:

  • nel caso in cui l’azienda acquisti la proprietà di beni strumentali, si fa riferimento al costo effettivamente sostenuto comprensivo degli oneri accessori e, qualora l’azienda operi in regime di IVA indetraibile, dell’onere per l’imposta sul valore aggiunto;
  • per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
  • in caso di beni costruiti in economia, la determinazione del valore da attribuire al bene avviene in base ai costi dei fattori produttivi impiegati:
    • materie prime e materiali imputati direttamente;
    • manodopera diretta;
    • materie sussidiarie, energia e altri servizi;
    • quote di ammortamento e spese di manutenzione e riparazione;
    • manodopera indiretta;
  • in caso di beni costruiti in appalto, si assumono i costi di produzione sostenuti dal committente con riferimento alla data di ultimazione della costruzione. In caso di stato di avanzamento dei lavori (SAL), si fa riferimento alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente.

Il costo del bene agevolabile va assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi.

Con riferimento all’inclusione dell’IVA indetraibile nel costo di acquisizione del bene, la Circolare AdE 44/E/2009 prevede, tra le componenti del costo di acquisto del bene, “l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 29 settembre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972”. È esclusa, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile da pro-rata.

Per l’individuazione degli oneri accessori di diretta imputazione, è necessario far riferimento, in linea generale, al principio contabile Oic 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa.

Non assume rilevanza ai fini dell’agevolazione il costo della perizia o dell’attestazione di conformità, poiché il sostenimento di questo onere è finalizzato esclusivamente ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale.

Infine, può essere incluso nella base di calcolo del credito d’imposta il costo di attrezzature e accessori – beni materiali non riconducibili autonomamente a nessuna delle categorie di beni di cui all’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 – a condizione che siano assolutamente necessari per il funzionamento del bene e che costituiscano normale dotazione del bene.

 

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