Credito di Imposta per Ricerca & Sviluppo, Innovazione Tecnologica e Design
La Legge di Bilancio per il 2021 ha prorogato sino al 2022 il Credito di Imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica ed in design e ideazione estetica, apportando modifiche alle aliquote delle agevolazioni ed ai massimali di investimento.
Imprese beneficiarie
Le imprese residenti che investono in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica ed in design e ideazione estetica, internamente od esternamente, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Attività e spese ammissibili
Sono ammissibili le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico.
Pur con alcune piccole differenze (tra ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e innovazione estetica) sono ammissibili le seguenti categorie di spese:
- spese per personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle attività progettuali svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;
- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice ed altre spese relative ai beni materiali mobili e ai softwareutilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (limitatamente alla quota ad essi imputabile), anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;
- spese per contratti di ricerca extra muros e consulenze;
- quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività progettuali;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività progettuali svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
Le spese sono ammissibili solo se effettivamente sostenute, pertinenti e congrue.
Per un approfondimento delle attività e delle spese ammissibili:
- ai fini del Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo, si veda l’art. 1, comma 200, L. 160/2019;
- ai fini del Credito di Imposta per Innovazione Tecnologica, si veda l’art. 1, comma 201, L. 160/2019;
- ai fini del Credito di Imposta per Design e Ideazione Estetica, si veda l’art. 1, comma 202, L. 160/2019.
Misura del credito di imposta
Per il 2021 sono in vigore le seguenti aliquote per il credito di imposta:
- ricerca e sviluppo: 20% con un importo massimo di 4 milioni di euro
- innovazione tecnologica: 10% con un importo massimo di 2 milioni di euro (15% con lo stesso limite se le attività sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0)
- design e ideazione estetica: 10% con un importo massimo di 2 milioni di euro
La base di calcolo per tutte le tipologie di attività deve essere assunta al netto di eventuali altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, ed il limite massimo deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
È consentito l’utilizzo del beneficio anche per più attività nello stesso periodo di imposta, sempre nel rispetto dei limiti dei massimali ed a condizione che i progetti e le spese ad ognuno afferenti siano analiticamente distinti.
Maggiorazioni delle aliquote per il 2020 e 2021
Per il 2020, per le attività di Ricerca e Sviluppo effettuate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lazio, Umbria e Marche, sono previste maggiorazioni nelle seguenti misure:
- per le piccole imprese(che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro), il credito di imposta per R&S è pari al 45%;
- per le medie imprese(che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro), il credito di imposta per R&S è pari al 35%;
- per le grandi imprese(che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro), il credito di imposta per R&S è pari al 25%.
Per il 2021 sono state confermate le stesse maggiorazioni limitatamente alle attività di Ricerca e Sviluppo effettuate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Utilizzo del credito di imposta
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
- non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Adempimenti
Il sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione amministrativa e contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti indipendente o da una società di revisione legale. In tal caso, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività progettuali o del responsabile del singolo progetto (o sottoprogetto) e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Per informazioni e consulenze su come usufruire del credito di imposta per R&S, innovazione tecnologica e design, puoi contattare Bottari & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per un incontro preliminare.
Assistiamo anche aziende che hanno già utilizzato il credito di imposta in precedenti esercizi per la verifica di completezza (progettuale, documentale
e procedurale), sia preventiva sia in caso di richiesta di chiarimenti
o verifica già in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per un approfondimento leggi qui
Le attività relative al Credito di Imposta per R&S sono svolte dal “Team Innovazione 4.0”, di cui lo studio è coordinatore ed unico referente.
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