Credito ricerca e sviluppo: il Consiglio di Stato chiarisce i criteri di valutazione

5 Agosto 2026
Credito ricerca e sviluppo

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato introduce un importante chiarimento in materia di credito d’imposta ricerca e sviluppo, con effetti diretti sia per le imprese sia per i professionisti incaricati della certificazione. Il principio affermato è semplice ma fondamentale: le attività di ricerca e sviluppo devono essere valutate applicando esclusivamente la normativa vigente nel periodo d’imposta in cui il credito è stato maturato, senza ricorrere a criteri introdotti negli anni successivi.

Si tratta di un orientamento destinato a incidere sull’attività dei certificatori iscritti all’Albo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), chiamati a verificare la spettanza dell’agevolazione fiscale.

Il principio del “tempus regit actum”

Con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha confermato quanto già espresso dal TAR Lazio, ribadendo il principio del tempus regit actum. In altre parole, la qualificazione delle attività di ricerca deve essere effettuata facendo riferimento esclusivamente alla disciplina applicabile nell’anno di maturazione del credito.

Per i periodi d’imposta compresi tra il 2015 e il 2019, il riferimento resta quindi la normativa allora vigente, senza poter applicare criteri introdotti successivamente dalla Legge di Bilancio 2020, dal decreto ministeriale del 26 maggio 2020 o dalle Linee guida ministeriali pubblicate nel 2024.

Secondo il Consiglio di Stato, utilizzare oggi parametri più recenti significherebbe modificare retroattivamente i requisiti richiesti per accedere all’agevolazione, in contrasto con i principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento del contribuente.

La differenza tra novità assoluta e novità relativa

Uno degli aspetti più significativi della decisione riguarda il concetto di innovazione richiesto per beneficiare del credito d’imposta.

Per le annualità antecedenti al 2020, la ricerca e sviluppo non deve necessariamente determinare un avanzamento assoluto della conoscenza scientifica. È invece sufficiente dimostrare che il progetto abbia comportato un concreto sviluppo o miglioramento di prodotti, processi o servizi rispetto alla realtà aziendale.

Si parla, quindi, di novità relativa, diversa dal concetto di novità assoluta introdotto nella disciplina successiva e collegato ai criteri del Manuale di Frascati, richiamato espressamente dal legislatore soltanto a partire dal periodo d’imposta 2020.

Le conseguenze per la certificazione del credito

La sentenza assume particolare rilievo anche nell’ambito della procedura di certificazione prevista dall’articolo 23 del D.L. n. 73/2022. I certificatori devono infatti esprimere le proprie valutazioni sulla base del quadro normativo vigente al momento della realizzazione delle attività di ricerca.

Tuttavia, le attuali Linee guida utilizzate nella certificazione fanno spesso riferimento a criteri riconducibili alla novità assoluta, creando una possibile sovrapposizione tra discipline diverse.

Alla luce del nuovo orientamento del Consiglio di Stato, appare quindi opportuno un aggiornamento delle Linee guida ministeriali, così da garantire criteri di valutazione coerenti con la normativa applicabile ai singoli periodi d’imposta.

Un chiarimento importante per imprese e professionisti

La decisione rappresenta un punto di riferimento significativo per tutte le imprese che hanno maturato crediti d’imposta per ricerca e sviluppo tra il 2015 e il 2019. Una corretta interpretazione della normativa consente infatti di valutare le attività agevolabili secondo le regole effettivamente vigenti al momento del loro svolgimento, evitando applicazioni retroattive di criteri introdotti successivamente.

Per questo motivo, è fondamentale che imprese e professionisti prestino particolare attenzione alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, così da garantire una certificazione corretta e ridurre il rischio di contestazioni in sede di controllo.

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