Il Decreto Liquidità ha rinviato al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore delle misure di allerta volte a provocare l’emersione anticipata della crisi delle imprese, introdotte dal “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Una prima motivazione alla base del rinvio è relativa al fatto che, nell’attuale contesto di emergenza sanitaria ed economica, il sistema di allerta, concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, non riuscirebbe a svolgere alcun ruolo concretamente selettivo.
Una seconda ragione sarebbe, invece, collegata alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo e una situazione di sofferenza economica, nella quale le imprese hanno necessità di norme consolidate. In tal senso, l’attuale Legge Fallimentare appare uno strumento più idoneo in questo particolare momento storico.
È bene osservare che il rinvio non opera riguardo alle disposizioni di riforma del codice civile in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, già in vigore dal 16 marzo 2019, che gli amministratori hanno il dovere di osservare, pena la loro responsabilità patrimoniale personale e, nel caso di omessa vigilanza, della responsabilità solidale di sindaci e revisori.
Le imprese devono effettuare, dunque, pur in un momento storico di estrema difficoltà economica, un’approfondita valutazione e una corretta pianificazione per il rilancio delle loro attività con modalità gestionali diverse.
Pianificare, controllare e ottimizzare i processi aziendali al fine di ottenere performance migliori e governare l’impresa attraverso una logica “forward looking” saranno gli elementi distintivi delle imprese che supereranno meglio la crisi da Covid 19 e che, nel contempo, saranno preparate rispetto agli obblighi posti dal “Codice della Crisi di Impresa” quando entrerà in vigore.
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