Decreto Rilancio e Rivalutazione di quote societarie e terreni

5 Giugno 2020
Rivalutazione quote societarie

Riaperti i termini per poter effettuare la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Per la Rivalutazione di quote e terreni, la procedura impone il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura unica dell’11%. Il versamento deve avvenire entro il 30 settembre 2020, in unica soluzione, o in forma rateale (massimo 3 rate, con interessi, a partire dalla seconda rata, da calcolarsi nella misura del 3%) a decorrere dalla stessa data. Inoltre, contestualmente, deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima (anche in questo caso, rispettando la data del 30 settembre).

 

La disciplina di riferimento per la Rivalutazione di quote e terreni

La legge n. 448/2001 con gli articoli 5  e 7 ha introdotto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati detenuti dagli stessi, e di darne riconoscimento ai fini fiscali mediante il versamento di un’imposta sostitutiva (ad oggi prevista nell’aliquota unica dell’11%) per alcuni soggetti: persone fisiche non esercenti attività d’impresa; società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; enti non commerciali, con riferimento alle attività non inerenti all’attività d’impresa; soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

 

Le detrazioni per nuova Rivalutazione

Per coloro che abbiano già usufruito di una precedente rivalutazione del valore relativo agli stessi beni, è prevista la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.

Come già chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 2011, il contribuente può rideterminare il valore delle partecipazioni o dei terreni anche nel caso in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe agevolazioni.

In questo caso, il contribuente può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in precedenti procedure di rivalutazione con riferimento ai medesimi beni.

 

Nuova disciplina della tassazione delle plusvalenze e Rivalutazione

La riapertura dei termini consente di effettuare una valutazione di convenienza ad optare per il regime agevolato qualora il contribuente intenda cedere le partecipazioni detenute, anche alla luce delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017), che ha uniformato la tassazione per i redditi finanziari realizzati da persone fisiche a seguito di realizzo di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno qualificate, con la previsione  di un’imposta sostitutiva unica del 26%. 

Pertanto, nel caso specifico di una partecipazione detenuta da una persona fisica fuori dal regime d’impresa, al contribuente converrà, tenendo anche in considerazione il valore di cessione, procedere ad una rivalutazione del costo di acquisto attraverso una perizia di stima prima di cedere la partecipazione stessa, potendo così usufruire di una tassazione più bassa (imposta sostitutiva dell’11%, invece che della sostitutiva del 26%).

 

Lo studio supporta i clienti redigendo perizie di stima del valore delle quote da rivalutare.

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