Detrazione e deduzione al 30 per cento, a partire dal 2017, per gli investimenti in start up innovative. È questa la novità che coinvolge il periodo d’imposta 2017, a breve oggetto di dichiarazione dei redditi, con riferimento agli investimenti in start up innovative o a vocazione sociale.
A disciplinare tale tipo di agevolazione è il Dl 179/2012, che la differenzia in base alla natura dell’investitore: se si tratta di un soggetto Irpef, l’agevolazione opera con il meccanismo della detrazione dall’imposta, mentre se si tratta, invece, di un soggetto Ires, il meccanismo è quello della deduzione di una quota dell’investimento dal reddito d’impresa.
La legge di Bilancio 2017, articolo 1, comma 66 e seguenti della legge 232/2016 , ha introdotto rilevanti modifiche alla norma in commento, stabilendo per i soggetti passivi Irpef che effettuano investimenti in start up innovative, una detrazione innalzata, dal 2017 in avanti, dal 19 al 30 per cento, con un limite massimo di investimenti annui anch’esso aumentato fino a un massimo di un milione di euro, rispetto alla precedente soglia di 500mila euro. A fronte dell’introduzione a regime della agevolazione, è stato previsto l’innalzamento a tre anni del termine minino di detenzione dell’investimento, sia con riferimento ai soggetti Irpef che ai soggetti Ires.
Per quanto concerne questi ultimi, il comma 4 dell’articolo 29 sempre del Dl 179/2012, stabilisce letteralmente che «Per i periodi d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start up innovative».
Il successivo comma 5 precisa che l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni, termine innalzato, come già detto a tre anni, a partire dal 2017.
Anche in questo caso la legge di Bilancio 2017 ha, non solo portato a regime l’agevolazione, ma altresì ha elevato la deduzione al 30 per cento, come avvenuto per i soggetti Irpef, fermo restando il limite massimo annuale di investimenti in start up innovative di 1.800.000 euro per periodo d’imposta.
Per quanto riguarda il modello Redditi 2018 PF, relativo al periodo d’imposta 2017, la detrazione per investimenti in start up va indicata nel rigo RP80, della sezione VI, del quadro RP.
Per quanto riguarda, invece, le detrazioni dei periodi d’imposta precedenti e non godute nei medesimi per incapienza dell’imposta, tali residue detrazioni vanno riportate nei righi RN18, RN19 e RN20, che riguardano le detrazioni, rispettivamente, dei periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016. Nel rigo RN21, invece, la detrazione spettante per investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2017.
(Fonte Il Sole 24 ore del 16 febbraio 2018)
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