Per poter fruire del credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0 è necessario, in primo luogo, che venga rispettato il requisito dell’interconnessione. Il beneficio non viene meno anche in caso di ritardo nell’interconnessione, purché:
- le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina agevolativa siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo o messa in funzione;
- le caratteristiche tecnologiche e il requisito dell’interconnessione siano preservati per l’intera durata di fruizione dell’agevolazione.
E’ quanto chiarito dalla risposta a interpello n. 71 del 3 febbraio 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni sulle agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi.
L’interconnessione “tardiva” emerge ogniqualvolta questa venga realizzata in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di effettuazione dell’investimento ed entrata in funzione del bene.
Il ritardo nell’interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta, dunque, il venir meno del beneficio, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la compensazione in misura piena, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione.
In base a quanto chiarito dalla circolare AdE 9/E/2021 sugli effetti dell’interconnessione “tardiva”, il contribuente può godere della fruizione anticipata, in misura ridotta, dell’agevolazione a partire dal momento di entrata in funzione del bene e fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. In alternativa, può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito d’imposta in misura piena.
Nel caso in cui ci si avvalga della fruizione anticipata, l’importo fruibile a partire dall’anno di interconnessione dovrà dapprima essere decurtato di quanto già fruito in precedenza in misura ridotta e successivamente essere suddiviso in tre quote annuali.
Tuttavia, come precisato nella risposta a interpello 394/2021, ricordiamo che il ritardo nell’interconnessione risulta ammissibile solo nel caso in cui sia giustificato dalla necessità di adottare o adeguare l’infrastruttura informatica indispensabile a connettere il bene. E’ invece da escludersi l’ammissibilità al beneficio qualora l’interconnessione “tardiva” dipenda dalla necessità di apportare ex post modifiche e integrazioni ai beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
Il requisito di interconnessione, assieme agli altri requisiti previsti dalla disciplina, deve essere preservato per l’intera durata di fruizione dell’incentivo e spetta all’impresa beneficiaria documentarne la permanenza tramite apposita documentazione, ossia tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, perizia tecnica asseverata o attestato di conformità.
Per l’acquisizione dei documenti suddetti non esiste un termine di decadenza: secondo quanto precisato dall’Agenzia nella risposta a interpello 62/2022, infatti, la perizia “tardiva” non fa perdere l’agevolazione, ma determina un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
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