Investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES): l’agevolazione spetta anche con contratto di patto di riservato dominio

9 Febbraio 2024
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L’Agenzia delle Entrate chiarisce: la clausola di riserva della proprietà non impedisce l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti sostenuti nelle ZES.

Agevolazioni sugli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES)

Con il decreto legge n. 91 del 2017, intitolato “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, sono state introdotte le Zone Economiche Speciali (ZES), progettate per promuovere lo sviluppo economico nel Sud Italia e consentire alle imprese l’opportunità di beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

Con la recente creazione di una Zes Unica per il Mezzogiorno, è stato istituito, per gli investimenti effettuati al suo interno, un credito d’imposta, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023.

Questa disposizione mira a incentivare gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, offrendo alle imprese un beneficio fiscale proporzionale al costo degli investimenti effettuati in tali aree, entro tale data.

Accesso al credito d’imposta ZES anche con contratto di patto di riservato dominio

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito delle importanti delucidazioni riguardo gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

A sollevare la questione è stata la richiesta di chiarimenti da parte di una società interessata all’acquisto di un immobile mediante contratto di patto di riservato dominio (tipologia contrattuale regolamentata dall’articolo 1523 e successivi del codice civile).

La società in questione ha spiegato che la vendita dell’immobile è avvenuta nel corso del 2023, concordando un piano di pagamento rateale che prevede la sua conclusione il 31 dicembre 2026.

Di conseguenza, è sorto il dubbio sulla validità dell’agevolazione in relazione a un’operazione che coinvolge un patto di riservato dominio e una rateizzazione che si concluderebbe oltre la data fruibile per godere del bonus.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello numero 23 del 29 gennaio 2024, chiarendo che è comunque possibile beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati nelle ZES anche nel caso di acquisto di un immobile mediante un contratto che prevede il patto di riservato dominio. Non si tiene conto, dunque, della clausola di riserva della proprietà. 

ZES: possibilità di acquisto di immobili con contratto con patto di riservato dominio

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate sugli investimenti nelle ZES, prosegue fornendo delle linee guida utili a capire cosa spetta alle imprese in base alla tipologia di spesa e alla natura del bene acquistato.

Viene precisato che per quanto riguarda le spese connesse alla realizzazione dell’investimento (non incluse nel costo del bene) sono considerate sostenute alla data in cui vengono effettivamente completate, sulla base di quanto previsto dall’articolo 109, comma 2, lettera a) del TUIR, cioè:

“a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.”

In conclusione, per conoscere se si ha diritto alle agevolazioni sugli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES), bisogna distinguere in base alla natura del bene. Se l’investimento riguarda un bene mobile, è necessario che la consegna o la spedizione sia avvenuta entro il 2023. Se invece l’investimento riguarda un bene immobile, è sufficiente che la sola stipulazione dell’atto sia avvenuta nel corso dell’anno 2023.

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