Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto importanti obblighi in capo alle società, modificando in maniera significativa l’articolo 2086 del Codice Civile. Una delle principali novità consiste nell’obbligo per le imprese di dotarsi di un sistema basato sull’implementazione e gestione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Questa previsione si inserisce in un quadro già parzialmente tracciato dall’articolo 2381 del Codice Civile per le S.p.A., che attribuisce agli amministratori delegati il compito di assicurare la presenza di una struttura organizzativa idonea, mentre al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di valutarne la congruità. La modifica apportata al 2086, tuttavia, aggiunge ulteriori elementi di innovazione, tra cui l’obbligo di monitorare tempestivamente i segnali di crisi aziendale e di adottare prontamente strumenti adeguati per superarla, come previsto dal CCII.
Il ruolo degli adeguati assetti nella gestione della crisi
Secondo quanto stabilito dal legislatore, uno degli scopi fondamentali di un assetto organizzativo adeguato è garantire la capacità dell’impresa di prevenire situazioni di crisi economica e finanziaria, mantenendo nel lungo termine la continuità aziendale. Questo principio è stato confermato anche dalla sentenza del Tribunale di Roma del 15 settembre 2020, che sottolinea come l’adeguatezza degli assetti rappresenti non solo un obbligo formale, ma una leva strategica per garantire la resilienza dell’impresa.
In particolare, la sentenza mette in evidenza la responsabilità degli imprenditori nel prendere decisioni razionali e coerenti con gli obiettivi aziendali. La mancata adozione di scelte adeguate, a maggior ragione se in presenza di segnali evidenti di difficoltà, può configurare profili di responsabilità per gli amministratori, con conseguenti responsabilità patrimoniali personali. Sempre il Tribunale di Roma, in un altro pronunciamento dell’8 aprile 2020, ha sottolineato come decisioni palesemente irrazionali, quali l’assunzione di personale in eccesso durante periodi di inattività, possano aggravare la responsabilità gestionale.
I limiti del controllo giudiziario sulle scelte imprenditoriali
Pur riconoscendo l’importanza dell’adeguatezza degli assetti, il legislatore e la giurisprudenza rimarcano i limiti dell’intervento giudiziario nelle decisioni strategiche dell’impresa. Le scelte del management, se legittime e razionali, non possono essere sindacate ex post dal giudice, anche qualora risultino economicamente non ottimali. Tuttavia, come chiarito dal Tribunale di Catania con il decreto dell’8 febbraio 2023 in tema di assetto organizzativo, è necessario che sia strutturato e realmente funzionale, evitando approcci superficiali come la semplice distribuzione di deleghe.
La stessa sentenza evidenzia che decisioni gestionali non in linea con i requisiti dell’articolo 2086 possono costituire un valido motivo per presentare una denuncia al Tribunale, ai sensi dell’articolo 2409 del Codice Civile. Denuncia che puà essere presentata dai soci o dal collegio sindacale in presenza di sospetti fondati su gravi irregolarità nella gestione, anche in assenza di violazioni contabili, fiscali o previdenziali.
Elementi per valutare l’adeguatezza degli assetti
Il Tribunale di Cagliari, con la pronuncia del 19 gennaio 2022, ha offerto indicazioni concrete per definire cosa costituisca l’adeguatezza degli assetti. Secondo la sentenza, limitarsi a predisporre un organigramma senza un piano strategico o industriale, un sistema di gestione dei crediti o strumenti di reporting, equivale a non dotarsi di un sistema efficace per rilevare tempestivamente squilibri finanziari.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che anche un’impresa in equilibrio economico-finanziario deve adottare strumenti adeguati per evitare di trovarsi impreparata di fronte a potenziali segnali di crisi. Gli assetti adeguati, infatti, sono indispensabili per consentire agli amministratori di percepire tempestivamente situazioni di rischio e adottare le misure necessarie.
In sostanza, il Tribunale di Cagliari si sofferma sul concetto di monitoraggio costante e valutazione sistematica della continuità aziendale, anche in periodi apparentemente privi di rischi, da effettuarsi tramite l’utilizzo di un sistema di gestione in grado di valutare preventivamente le conseguenze derivanti dai possibili diversi scenari futuri, anche attarverso l’uso di stress test.
Occorre gestire l’impresa secondo l’approccio Forward Looking.
Sul tema è intervenuto anche il Tribunale di Catanzaro, che con il decreto del 6 febbraio 2024, ha fornito un elenco dettagliato di elementi essenziali che caratterizzano un assetto organizzativo efficace:
- Un organigramma aggiornato e funzionale.
- La presenza di un mansionario chiaro e dettagliato.
- Un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.
- L’adozione di strumenti di budgeting e previsioni finanziarie.
- La disponibilità di strumenti di reporting e di un piano industriale.
- Una contabilità generale che consenta di rispettare le scadenze di bilancio e di effettuare analisi accurate.
- Procedure formalizzate per la gestione dei crediti commerciali.
L’obbligo di assicurare l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili rappresenta un passo fondamentale per garantire la stabilità e la sostenibilità delle imprese.
Non si tratta solo di rispettare una prescrizione normativa, ma di adottare una visione strategica capace di anticipare e gestire i rischi, assicurando una gestione aziendale efficace e orientata al futuro.
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