Legge di Bilancio 2022: modifica alla disciplina del Patent Box

10 Gennaio 2022
riforma patent box legge di bilancio 2022

Il 30 dicembre 2021 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di Legge di Bilancio. 

Tra le principali novità fiscali approvate con la legge di Bilancio 2022 ci sono le modifiche al regime del Patent Box, che ora prevede, ai fini fiscali, la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a taluni beni immateriali.

A differenza di quanto era stato previsto con il D.L. 146/2021, che ha introdotto il nuovo metodo di calcolo dell’agevolazione, la riforma del Patent Box ha escluso i marchi di impresa dai beni agevolabili, limitando l’ambito di applicazione dell’agevolazione ai seguenti beni:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.

In compenso, è stato eliminato il divieto di cumulo tra Patent Box e il Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo, introdotto con il Decreto Fiscale, ed è stato ridisegnato il regime transitorio

La normativa si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta. Coloro che hanno esercitato le opzioni previste dall’art. 1 commi da 37 a 45 della L. n. 190 del 2014 (versione previgente) possono scegliere di aderire al nuovo regime del Patent Box previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, è stato stabilito che, qualora in uno o più periodi di imposta le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali tra quelle alle quali è applicabile l’agevolazione, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% delle spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale, alle spese sostenute nei precedenti otto periodi di imposta.

E’ stato quindi introdotto un meccanismo di recapture su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a uno dei beni della proprietà intellettuale agevolabili: 

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.

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