Mala gestio degli Assetti Societari: revocabili gli amministratori

31 Luglio 2024
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Il Tribunale di Milano, con un decreto emesso il 29 febbraio 2024, ha riaffermato l’importanza di mantenere adeguati assetti societari, sottolineando che la loro omissione rappresenta una grave irregolarità gestionale. Questa mancanza può essere segnalata al tribunale (secondo l’ex art. 2409 c.c.) e può portare alla revoca degli amministratori e dei controllori.

Questa posizione trova conferma anche in precedenti decisioni giurisprudenziali, come quelle del Tribunale di Catania dell’8 febbraio 2023 e del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2019.

Gestione degli Assetti Societari: la sentenza del Tribunale di Milano

La sentenza del caso in esame è particolarmente significativa. Alcuni soci avevano segnalato diverse gravi irregolarità, tra cui la mancata rilevazione del presupposto della continuità aziendale e l’assenza di misure tempestive per il risanamento della società. Di conseguenza, era stata richiesta un’ispezione della gestione societaria, con la possibile revoca degli amministratori e dei sindaci e la nomina di un amministratore giudiziario. Inoltre, anche il curatore, nominato secondo l’art. 78 c.p.c., aveva espresso dubbi sulla continuità aziendale della società, un tema che il Tribunale ha considerato di estrema importanza.

Infatti, gli amministratori che non affrontano prontamente la crisi o non adottano misure risolutive violano i doveri previsti dagli artt. 2086 c.c. e 3 del DLgs. 14/2019, arrecando un danno diretto alla società. Questo comportamento può portare alla revoca sia dell’organo amministrativo sia di quello di controllo, a causa di una inadeguata gestione e vigilanza.

L’ispezione disposta ha rivelato una situazione di crisi in atto e l’assenza del presupposto di continuità aziendale. Inoltre, è emersa una grave inadeguatezza nella contabilità, nell’amministrazione e nella gestione della tesoreria della società, affidata a un ente esterno che condivideva la sede legale con la società e che era contemporaneamente uno dei maggiori clienti e debitori.

I giudici di Milano hanno, quindi, sottolineato che la mancanza di adeguati assetti societari organizzativi costituisce un atto di mala gestio, giustificando la revoca degli amministratori. Le irregolarità riscontrate coinvolgono anche il Collegio sindacale, il quale, non avendo rilevato le mancanze degli assetti societari, è risultato inadempiente ai propri doveri di controllo (art. 2403 c.c.).

Inoltre, le carenze organizzative dimostrano l’inadeguatezza dell’organo gestionale, il quale è venuto meno al principale dovere organizzativo stabilito dall’art. 2086 c.c.

La gestione contabile e amministrativa affidata ad una società esterna, che decideva in autonomia su pagamenti e gestione della tesoreria, ha ulteriormente aggravato la situazione. Questo comportamento è, infatti, in contrasto con le disposizioni dell’art. 2380-bis c.c., che affida la gestione dell’impresa esclusivamente agli amministratori.

Alla luce di queste gravi irregolarità, il Tribunale ha deciso di nominare un amministratore giudiziario con il compito di gestire la società sia ordinariamente sia per atti straordinari (previa autorizzazione del Tribunale), e di predisporre adeguati assetti societari organizzativi, amministrativi e contabili al fine di assicurare la continuità aziendale.

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