Norme di condotta del collegio sindacale di società non quotate

28 Dicembre 2020
Collegio sindacale

Il documento, pubblicato il 18 dicembre 2020, sostituisce la versione pubblicata nel 2015, integrata e aggiornata con le novità intervenute negli ultimi anni, in particolare per quel che concerne la “Crisi di Impresa

Le nuove norme di comportamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

L’organo di controllo, pertanto, le potrà utilizzare già in occasione dell’approvazione dei bilanci 2020, attenendosi alle indicazioni contenute nella sezione specificatamente dedicata alla relazione dei sindaci all’assemblea dei soci.

Le Norme riportano i principi e modelli comportamentali che devono essere adottati per lo svolgimento delle funzioni di sindaco nelle s.p.a. non quotate, nelle s.r.l. e nelle s.a.p.a. e nelle cooperative, laddove compatibili con i suddetti modelli societari e la loro particolare disciplina.

Contengono riferimenti normativi essenziali e relativi criteri applicativi, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni e sono completate da brevi commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Tali Principi devono comunque essere integrati con eventuali disposizioni specifiche per società che operano in settori vigilati, e devono essere applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società.

Poiché al Collegio Sindacale, e al sindaco unico di s.r.l., è attribuito, ai sensi dell’art. 2403 c.c., il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, particolare attenzione deve essere prestata alle Norme 3.5 (“Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo”), 3.6 (“Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno”) e 3.7 (“Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo – contabile”), nonché, al capitolo 11 (“Attività del Collegio Sindacale nella crisi di impresa”).

Doveri, quelli relativi agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, imposti dal Codice della Crisi anche ai Revisori Legali.

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