La circolare 5/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate sul Patent Box fornisce importanti chiarimenti sulle modalità applicative dal regime agevolativo, chiarendo inoltre le regole che disciplinano il regime transitorio (il passaggio dal vecchio al nuovo regime).
In questo articolo, esamineremo in particolare limiti e condizioni per la gestione del regime agevolativo nelle due diverse forme durante il periodo transitorio.
Le novità delle Entrate sul regime transitorio
Il regime di “passaggio” (c.d. “regime transitorio”) tra il Patent Box originario (abrogato contestualmente all’introduzione del nuovo regime) e il nuovo Patent Box – che prevede una super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti al 110% – risente di alcune problematiche interpretative legate alla possibilità, per i soggetti che avevano già aderito al previgente regime o che vi avrebbero voluto aderire, di proseguire con il “vecchio” regime.
Con i chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni sull’opportunità ed i limiti per le imprese rispetto all’adesione ad uno dei due regimi.
In particolare, è previsto che i soggetti che hanno già optato o che intendono optare per il regime del “vecchio” Patent Box, per i periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021, possano scegliere di aderire al nuovo regime agevolativo inviando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, questa opzione è concessa solo se non è stato ancora sottoscritto un accordo (cd “ruling”) con l’Agenzia a conclusione della procedura in corso. In alternativa, è possibile continuare ad applicare il vecchio regime a condizione che sia stata esercitata un’opzione valida per i periodi d’imposta precedenti al 2021. In questo caso, se si intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria, è possibile concludere la procedura già avviata sotto il regime precedente del Patent Box.
In alternativa, i contribuenti che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime Patent Box, devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo presso l’Ufficio competente (ovvero quello presso cui la procedura è pendente) tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le tempistiche del nuovo regime Patent Box
Il nuovo regime di Patent box si applica a partire dal 22 ottobre 2021 mediante l’esercizio di un’opzione per la durata di cinque periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile.
Per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre, per quelle con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
È importante sottolineare che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, non è più possibile esercitare le opzioni relative al precedente regime. In altre parole, per i periodi d’imposta successivi a tale data, i contribuenti non possono più aderire al vecchio Patent box e devono necessariamente attenersi alle disposizioni del nuovo regime.
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