E’ stato prorogato al prossimo 31 ottobre il termine per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo (art. 5, commi da 7 a 12, D.L. 146/2021).
Nelle comunicazioni di invito alla compliance che l’Agenzia sta trasmettendo alle imprese, sarebbe stata rilevata la presenza di investimenti non qualificabili come R&S principalmente per l’assenza dell’elemento della novità.
In questo contesto, è opportuno considerare il più recente orientamento giurisprudenziale che si va formando in merito alla legittimità degli atti di recupero del Credito R&S, secondo cui sarebbero illegittimi gli atti di recupero ex art. 1, comma 421, L. 311/2004 se non accompagnati da un apposito parere del Mise volto ad approfondire gli aspetti tecnici del progetto, onde valutarne l’innovatività dello stesso con riguardo ai requisiti dettati dal c.d. Manuale di Frascati.
In questo senso, i giudici tributari sono spesso giunti a ritenere viziati da eccesso di potere gli atti di recupero quando non accompagnati dal parere MISE, posto che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate avrebbero valutato aspetti strettamente tecnici – legati, appunto, ai contenuti tecnico-scientifici dei progetti – di spettanza di un diverso ente, il Mise per l’appunto.
Di conseguenza, dunque, la richiesta del parere Mise da parte dell’Agenzia, sebbene non strettamente obbligatoria per legge, è senz’altro un onere da adempiere, quantomeno quando la contestazione non attiene a vizi formali del progetto, ma riguarda proprio le sue caratteristiche tecniche, ovvero, quando la questione controversa attiene alla innovatività (o meno) del progetto stesso.
Lo Studio è a disposizione per una revisione preliminare delle attività progettuali svolte, della completezza della documentazione tecnica ed amministrativa e degli adempimenti connessi all’utilizzo del credito di imposta per R&S.
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