Con il Dpcm del 15 settembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il MIMIT ha istituito l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni dei crediti d’imposta per la ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: in attesa della piattaforma online e delle linee guida per la certificazione
Al momento, però, non risultano ancora emanati i due decreti direttoriali che, entro il 17 febbraio, dovevano essere pubblicati dal MIMIT con le indicazioni sulle modalità informatiche, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’albo, le regole e procedure per la verifica delle domande, la formazione, l’aggiornamento e la gestione dell’albo stesso e ulteriori linee guida e informazioni utili.
Tuttavia, pur in assenza dee predetti decreti attuativi, la piattaforma online per i professionisti che intendono iscriversi all’Albo dei certificatori del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design sarà disponibile dal 21 febbraio 2024, data originariamente fissata.
Infatti, di fronte a un notevole ritardo accumulato, il Mimit ha deciso di mettere subito online il sistema in attesa dei decreti attuativi.
Sarà dunque avviata una fase di “pre-iscrizione” per i professionisti interessati, e solo successivamente, dopo l’emissione del decreto che è attualmente in fase di ultimazione, ci sarà una verifica dei requisiti da parte delle strutture competenti, che, in caso di esito positivo, confermerà l’avvenuta iscrizione all’Albo.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: la certificazione come difesa dalle contestazioni del Fisco
La decisione di istituire l’Albo dei certificatori deriva dalla necessità di garantire certezza alle imprese che investono in attività che determinano il diritto al beneficio del credito di imposta.
I problemi riscontrati nella gestione di tale agevolazione, infatti, sono prevalentemente legati alle contestazioni mosse dal Fisco, che spesso non si sono limitate a rilevare la non spettanza dell’agevolazione fiscale, ma sono arrivate addirittura a sostenerne l’inesistenza, con conseguenze gravi non solo sul piano delle sanzioni tributarie, ma anche con il rischio di implicazioni penali.
Inoltre, contestazioni di questo tipo possono mettere a rischio non solo l’equilibrio economico e finanziario delle imprese, ma anche la loro reputazione e la fiducia dei partner commerciali e degli investitori. È quindi di fondamentale importanza l’effettivo avvio di un processo di certificazione preventiva dei crediti d’imposta, al fine di garantire alle imprese una protezione adeguata e certezza del loro diritto.
La richiesta di certificazione può essere presentata da imprese che hanno già effettuato o che intendono effettuare investimenti in attività idonee per ottenere crediti d’imposta per la ricerca e sviluppo, innovazione tecnologia e design, a condizione che non siano state già riscontrate violazioni riguardo l’utilizzo di tali crediti tramite processi verbali o atti impositivi.
La procedura ed il contenuto della certificazione è basata sui criteri previsti dal Dm 26 maggio 2020 ed indicati nell’articolo 2 (ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale), articolo 3 (innovazione tecnologica), articolo 4 (design ed ideazione estetica) e articolo 5 (innovazione digitale 4.0, transizione ecologica ed economia circolare).
La natura è quella di una certificazione “tecnica volontaria”, che si affianca a quella “contabile obbligatoria”, rilasciata da un revisore legale indipendente e che serve a verificare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la coerenza di quest’ultime con la documentazione e le scritture contabili.
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